Norme Tecniche e adeguamento sismico: ecco cosa cambia

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Aggiornamento del 7 ottobre 2016. Le nuove detrazioni per gli inteventi di antisismica dopo il terremoto in Agosto, si incrociano ovviamente con le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, che dovranno formare un corpo normativo coerente con quelle stesse detrazioni. Clicca per le Novita’ sul Sisma Bonus, il pacchetto di detrazioni studiato dal Governo per gli interventi di Antisismica

Le Norme Tecniche per le Costruzioni hanno avuto l’ok di Interno e Protezione civile, con alcune modifiche. Il passaggio più difficile.

I tempi dei passaggi futuri: le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni arriveranno in Conferenza Unificata entro fine settembre, poi ci sarà una comunicazione a Bruxelles, infine la pubblicazione in Gazzetta ufficiale entro al fine di settembre, insieme alla relativa circolare esplicativa.

Nel testo, che quindi dovrebbe approdare entro la fine dell’anno in Gazzetta, Interno e Protezione Civile hanno confermate tutte le principali novità approvate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici a novembre del 2014.

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Nuove Norme Tecniche e antisismica

Le nuove Ntc considerano al capitolo 8 sugli edifici esistenti in casi di adeguamento sismico e miglioramento. Gli adeguamenti sismici sugli edifici esistenti diventeranno più facili, anche se solo in alcuni casi, cioè per gli interventi localizzati, vale a dire quelli per cui non è necessario mettere mano alla struttura.

Ci sono poi quattro casi per i quali è obbligatorio l’adeguamento globale alla normativa antisismica:
1 – la sopraelevazione,
2 – l’ampliamento,
3 – gli interventi strutturali che modificano la costruzione
4 – gli interventi strutturali che modificano la variazione di classe e la destinazione d’uso con aumento dei carichi superiore al 10 per cento.

Nelle prime tre ipotesi le regole per nuovo ed esistente restano uguali: bisogna garantire lo stesso standard e le opere di adeguamento, quindi, resteranno particolarmente lunghe e costose.

Nel caso 4, i progettisti otterranno uno sconto del 20% rispetto al nuovo. Se ne potrà beneficiare per i cambi di destinazione d’uso da commerciale a residenziale, o per i cambi di classe: passaggio da seconda a prima casa, da immobile agricolo a residenziale, da ufficio a scuola.

Nel caso in cui gli edifici che vengano dotati di isolatori antisismici, l’isolatore dovrà rispettare gli stessi criteri del nuovo, mentre l’edificio avrà il bonus del 20 per cento.

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Modifiche al capitolo su adeguamento sismico e miglioramento

Di seguito le modifiche nello specifico capitolo 8, sull’adeguamento e il miglioramento sismico dell’esistente.

Barrate le parti cancellate, in neretto le parti aggiunte.

8.4.2. Intervento di miglioramento

Rientrano negli interventi di miglioramento tutti gli interventi che siano comunque finalizzati ad accrescere il livello di sicurezza della costruzione.

La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme.

Per la combinazione sismica delle azioni, il valore di zE può essere minore dell’unità. A meno di specifiche situazioni relative ai beni culturali, per le costruzioni di classe IV il valore di zE, a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,4. mentre per le costruzioni di classe III e II il valore di zE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere comunque non minore di 0,1.

Nel caso di interventi che prevedano l’impiego di sistemi di isolamento, per la verifica del sistema di isolamento, si deve avere almeno zE =1,0.

8.4.3. Intervento di adeguamento

L’intervento di adeguamento della costruzione è obbligatorio quando si intenda

a) sopraelevare la costruzione;
b) ampliare la costruzione mediante opere ad essa strutturalmente connesse e tali da alterarne significativamente la risposta;
c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d’uso che comportino incrementi dei carichi globali verticali in fondazione superiori al 10%, valutati secondo la combinazione caratteristica per carichi gravitazionali di cui alla Equazione 2.5.2 includendo i soli carichi gravitazionali. superiori al 10%. Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un sistema strutturale diverso dal precedente; nel caso degli edifici, effettuare interventi strutturali che trasformano il sistema strutturale mediante l’impiego di nuovi elementi verticali portanti su cui grava almeno il 50% dei carichi gravitazionali complessivi riferiti ai singoli piani.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Il valore di zE che deve essere raggiunto post operam dipende da quale sia la condizione sopra indicata che impone l’obbligo dell’adeguamento e dal livello di conoscenza che si vuole/può conseguire con le indagini.

Nei casi a), b) e d), per la verifica della struttura, si deve avere almeno zE 1,0. Nel caso c) si può assumere zE 0,80.

Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è considerato ampliamento, ai sensi della condizione a). In tal caso non è necessario procedere all’adeguamento, salvo che non ricorrano una o più delle condizioni di cui agli altri precedenti punti.

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8.5.4. Livelli di conoscenza e fattori di confidenza

Sulla base degli approfondimenti effettuati nelle fasi conoscitive sopra riportate, saranno individuati i “livelli di conoscenza” dei diversi parametri coinvolti nel modello e definiti i correlati fattori di confidenza, da utilizzare nelle verifiche di sicurezza.

Ai fini della scelta del tipo di analisi e dei valori dei fattori di confidenza si distinguono i tre livelli di conoscenza seguenti, ordinati per informazione crescente:
– LC1;
– LC2;
– LC3.

Gli aspetti che definiscono i livelli di conoscenza sono: geometria della struttura, dettagli costruttivi, proprietà dei materiali, connessioni tra i diversi elementi e loro presumibili modalità di collasso.

In particolare il livello LC3 si intende raggiunto quando si disponga di: rilievo geometrico e strutturale, quadro dei dissesti, documenti progettuali opportunamente verificati nella loro completezza e rispondenza al reale, verifiche in situ sui dettagli costruttivi, sulle proprietà dei materiali, sulle connessioni tra i diversi elementi.

Specifica attenzione dovrà essere posta alla completa individuazione dei potenziali meccanismi di collasso locali e globali, duttilie fragili.

8.7. Progettazione degli interventi in presenza di azioni sismiche

Nella progettazione di interventi sulle costruzioni esistenti, specie se soggette ad azioni sismiche, particolare attenzione sarà posta agli aspetti che riguardano la duttilità. Si dovranno quindi assumere le informazioni necessarie a valutare se i dettagli costruttivi, i materiali utilizzati e i meccanismi resistenti siano in grado di sostenere cicli di sollecitazione o deformazione anche in campo anelastico.

8.7.2. Costruzioni in calcestruzzo armato o in acciaio

Nelle costruzioni esistenti in calcestruzzo armato o in acciaio soggette ad azioni sismiche viene attivata la capacità di elementi e meccanismi resistenti, che possono essere “duttili” o “fragili”.

L’analisi sismica globale deve utilizzare, per quanto possibile, metodi di analisi che consentano di valutare in maniera appropriata sia la resistenza sia la duttilità disponibili. L’impiego di metodi di calcolo lineari richiede al progettista un’opportuna definizione del fattore di comportamento in relazione alle caratteristiche meccaniche, globali e locali, della struttura in esame.

I meccanismi “duttili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di deformazione o di resistenza in relazione al metodo utilizzato; i meccanismi “fragili” si verificano controllando che la domanda non superi la corrispondente capacità in termini di resistenza.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi duttili si impiegano le proprietà dei materiali esistenti, determinate secondo le modalità indicate al § 8.5.3, divise per i fattori di confidenza corrispondenti al livello di conoscenza raggiunto.

Per il calcolo della capacità di elementi/meccanismi fragili, le resistenze dei materiali si dividono per i corrispondenti coefficienti parziali e per i fattori di confidenza corrispondenti al livello di conoscenza raggiunto.

Per i materiali nuovi o aggiunti si impiegano le proprietà di calcolo come per le nuove costruzioni nominali.

Nel caso di demolizioni o interventi su organismi in c.a. facenti parte di aggregati edilizi è fatto obbligo al progettista di operare indagini e/o verifiche atte ad accertare, preliminarmente, l’assenza di interazioni con i corpi adiacenti, al fine di poter escludere il prodursi, su di essi, di modifiche in senso negativo del comportamento strutturale a seguito delle demolizioni o degli interventi.

Leggi tutti gli aggiornamento sull’adeguamento sismico esistente:

Adeguamento sismico edifici esistenti: i nuovi incentivi

Redazione Tecnica

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