Materiali da costruzione, regole UE da marzo: l’Italia deve adeguarsi

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Entro il 15 marzo 2017 l’Italia dovrà adottare il regolamento UE n. 305/2011, che fissa le condizioni per la commercializzazione dei materiali da costruzione: è quello che prevede l’art. 9 della “Legge di delegazione europea 2015” (del 12 agosto 2016 n. 170, pubblicata in G.U. l’1 settembre 2016).

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Il Governo dovrà quindi entro breve emanare uno o più decreti legislativi di attuazione per adeguarsi alle nuove disposizioni europee.

Gli obiettivi del regolamento UE sui materiali da costruzione

Gli obiettivi del regolamento europeo sui materiali da costruzione sono due:

  • Fissare condizioni armonizzate per la libera circolazione dei prodotti da costruzione
  • Assicurare un’adeguata informazione alle specifiche prestazioni di tali prodotti

Per questo è anche data una definizione ufficiale di “prodotto da costruzione”, ovvero “qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per essere incorporato in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse”.

Sono inoltre individuati i requisiti essenziali che il prodotto deve possedere: resistenza meccanica e stabilità; sicurezza in caso di incendio; igiene, salute e ambiente; sicurezza e accessibilità nell’uso; protezione contro il rumore; risparmio energetico e ritenzione del calore; sostenibilità delle risorse naturali.

È poi introdotta la cosiddetta “Dichiarazione di prestazione” per tutti i prodotti coperti da una norma armonizzata, che deve contenere le informazioni sull’uso del prodotto, sulle sue caratteristiche essenziali e sulle performance di almeno una di esse.

Cosa deve fare il Governo

Il Governo dovrà quindi istituire un Comitato nazionale di coordinamento per i materiali da costruzione che assicuri l’uniformità e il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi notificati, e costituire un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB).

Dovrà poi fissare criteri e procedure necessarie per valutare, notificare e controllare gli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione; e individuare, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, il Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione e determinare le modalità di collaborazione delle altre amministrazioni competenti.

Infine dovrà prevedere disposizioni in tema di tariffe per le attività connesse all’attuazione del regolamento UEsanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento.

Redazione Tecnica

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