Demolizione e ricostruzione in altra zona? Due cose da sapere

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Il Consiglio di Stato, con la sentenza 3071/2016, ha chiarito come, per gli interventi di demolizione e ricostruzione in altra zona, ci siano essenzialmente due regole da rispettare: l’area di demolizione deve necessariamente essere riqualificata e la nuova costruzione deve essere compatibile con quella demolita dal punto di vista urbanistico.

Il caso preso in esame riguarda la richiesta del permesso di costruire tre fabbricati ad uso residenziale utilizzando la volumetria di uno stabilimento industriale da demolire, con l’impegno da parte del proprietario di realizzare aree destinate a parcheggi e verde pubblico. Il Comune in questione ha negato questo permesso, non concedendo di trasferire la stessa volumetria da area extraurbana a area urbana.

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Nella sentenza sul ricorso del proprietario, che chiarisce l’applicazione del Piano Città, è infatti affermato chiaramente come non sia possibile, a fronte della demolizione di un edificio industriale, costruire un immobile a destinazione residenziale in un’altra area urbana con destinazione urbanistica incompatibile con quella produttiva.

Inoltre, il Comune ha specificato come il controllo sulla compatibilità e/o complementarietà tra destinazione d’uso debba riguardare anche gli edifici: uno stabilimento industriale e un edificio residenziale sono incompatibili.

Infine, il Comune ha specificato come il trasferimento della volumetria sia possibile solo in presenza della razionalizzazione del patrimonio edilizio o, in alternativa, di un piano di riqualificazione dell’area urbana degradata.

Redazione Tecnica

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