Manovra, cambia ancora la disciplina normativa sulle opere a scomputo

Paola Minetti 07/12/11
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La manovra del Governo Monti ha apportato anche alcune modifiche al Codice dei contratti e al testo unico dell’edilizia, in particolare introducendo il comma 2 bis all’articolo 16 del d.P.R. 380/2001 che recita:

“2-bis. Nell’ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Nella disposizione  è richiamato espressamente anche l’articolo 28 del Codice dei contratti:
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall’articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:
a) 125.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato IV;
b) 193.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell’allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell’allegato II B;
c) 4.845.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici“.

Si torna indietro rispetto al passato (recente) che imponeva ai privati l’onere di eseguire gare e procedure di selezione per il reperimento di chi dovesse completare ed eseguire le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Questa norma, più volte ritoccata dalla sua emanazione, rendeva piuttosto difficoltosa la realizzazione di opere quali strade, parcheggi, fognature etc (primarie) e strutture per l’istruzione, lo sport, aree verdi etc (secondarie), richiedendo ai privati competenze, in materia di selezione del contraente e dell’impresa più idonea a svolgere i lavori, che, seppure dettate nell’intenzione di una trasparenza e di una concorrenzialità aperta, tuttavia non erano la via migliore per garantire alla cittadinanza l’esecuzione delle necessarie opere pubbliche a fronte di un permesso di costruire.

Oggi arriva il correttivo che  si aspettava, per il rilancio di quelle opere che sono essenziali per la città e che potranno essere eseguite dai privati, titolari di un permesso di costruire, come alternativa al pagamento delle stesse (si parla, infatti, di “scomputo” del costo delle opere dal contributo di costruzione dovuto).

Fino a ieri – grazie al Codice dei contratti – la via preferenziale era quella di pagare un contributo, ai Comuni, nel momento del ritiro del permesso di costruire al posto della esecuzione delle opere di urbanizzazione dovute.

Da domani tornerà ad esserci una libertà di scelta – per il privato, che abbia ottenuto il permesso di costruire e si sia visto accettato il progetto – per eseguire le opere di urbanizzazione in via diretta, invece di pagare la quota di contributo. Esecuzione (che sarà, presumibilmente, la regola) invece di pagamento.

Resta, ovviamente, ferma l’acquisizione, in proprietà, delle stesse, all’Amministrazione comunale.

Paola Minetti

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