Riforma del lavoro, i punti chiave del disegno di legge

Scarica PDF Stampa

La Riforma del Lavoro, ottenuta la firma del Presidente della Repubblica, approda in Parlamento per la discussione. Abbiamo già proposto ai lettori di Ediltecnico.it alcune schede di sintesi per il comparto dell’edilizia (leggi Riforma del Lavoro, il quadro con tutte le novità per il settore edile). Ma quali sono i punti cardine del testo del ddl?

Ammortizzatori sociali
Le tutele per i lavoratori (apprendisti compresi) confluiscono nell’Assicurazione sociale per l’impiego, il c.d. Aspi. Prevista la progressiva scomparsa della indennità di mobilità, che si estinguerà dal 2017. Per godere del sussidio garantito dall’Aspi occorrerà avere maturato almeno un anno di contribuzione negli ultimi due anni e avere una anzianità assicurativa di almeno due. Variabile la durata in base all’età: un anno fino a 54 anni, un anno e mezzo dai 55 anni in poi.

Non cambiano le norme per la CIG ordinaria e per i contratti di solidarietà, mentre la CIG straordinaria viene mantenuta solo per i casi di crisi aziendale e ristrutturazione, mentre decade quella relativa alla cessazione delle attività in caso di procedura concorsuale

Previsto un fondo di circa 700 milioni di euro a sostegno dei lavoratori anziani (58 anni e più) in caso di licenziamento. Si tratta del fondo di mobilità che confluirà nell’Aspi a partire dal 2017.

Flessibilità in entrata
Stretta sulle Partite IVA. È stabilito che non possano rappresentare una “scusa” per mascherare un rapporto di lavoro subordinato. Per rendere operativa la misura, viene considerata la presunzione che un contratto sia di collaborazione coordinata e continuata e non autonomo, se dura più di 6 mesi e se fornisce almeno il 75% dei ricavi complessivi.

Eliminato l’obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare tutte le variazioni di orario riguardanti i contratti a tempo parziale Rimane invece l’obbligo della comunicazione per i contratti di lavoro a chiamata.

Sui contratti co.co.pro. la riforma del lavoro prevede che siano “riconducibili a uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore”. Necessario, inoltre, il collegamento del contratto co.co.pro. a un progetto determinato e legato a un risultato finale.

Flessibilità in uscita
In caso di licenziamento la riforma del lavoro prevede l’obbligo di indicare per iscritto i motivi del licenziamento, contestualmente alla comunicazione dello stesso.

Per i licenziamenti di carattere economico è previsto il preventivo esperimento di una rapida procedura di conciliazione davanti alle Direzioni territoriali del lavoro, durante la quale potranno essere presenti anche i rappresentanti sindacali

Senza oneri aggiuntivi per le imprese, è prevista l’introduzione di un congedo di paternità obbligatorio entro 5 mesi dalla nascita del figlio e per un periodo pari a tre giorni continuativi

Viene introdotto il voucher, erogato dall’INPS, per la prestazione di servizi di baby-sitting in alternativa all’utilizzo del periodo di congedo facoltativo di maternità.

Viene introdotto un rito speciale specificamente dedicato alle controversie in tema di licenziamento.

Per contrastare il fenomeno odioso delle dimissioni in bianco viene esteso il periodo durante il quale, in caso di nascita di un bambino, le dimissioni della lavoratrice o del lavoratore devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro (da uno a tre anni di vita del bambino).

Contratti prevalenti
“Il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce la forma più comune di rapporto di lavoro”. Per garantire questo assunto di principio, viene fissato un tetto massimo di 36 mesi alla successione di contratti a termine e vengono previsti misure che “scoraggiano” all’uso non coerente delle forme di collaborazione (co.co.pro., partite IVA, lavoro a chiamata, ecc.).

L’apprendistato diventa la forma preferita per introdurre i giovani nel mondo del lavoro. L’assunto di base è che l’impresa possa assumere nuovi apprendisti solo se ne abbia stabilizzate almeno il 30% nel precedente triennio (che salirà al 50% dopo 36 mesi dall’entrata in vigore della riforma del lavoro).

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento