Indennità Inabilità Temporanea, novità sui casi ammessi alla tutela

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Il Consiglio di Amministrazione Inarcassa ha modificato le Linee guida per l’accertamento del medico legale dell’Indennità per Inabilità Temporanea. È stata aggiornata anche la Nota operativa con la disamina delle fattispecie oggetto di tutela e di quelle escluse. vediamo quali sono le novità.

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Novità: quando è ammessa la tutela

Ci sono chiarimenti riguardanti i casi ammessi a tutela derivanti da lesioni subite agli arti inferiori e/o superiori. La tutela è ammissibile quando la lesione comporta il divieto totale e assoluto di carico dell’arto inferiore, protratto per oltre 40 giorni, con la conseguente impossibilità a deambulare e a svolgere l’attività professionale.

È ammessa la tutela in caso di frattura dell’arto superiore dominante che immobilizza e rende inutilizzabile l’intero arto (braccio, avambraccio e mano) e che comporti l’applicazione di apparecchio inamovibile per oltre 40 giorni.

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Indennità per inabilità temporanea: ricapitoliamo

Riassumiamo gli elementi principali dell’indennità per inabilità temporanea.

 

Quando Inarcassa concede la tutela

Inarcassa corrisponde un’indennità giornaliera al verificarsi di un effettivo e accertato stato di totale inabilità dell’associato all’esercizio dell’attività professionale. L’indennità è erogata per l’intero periodo di inabilità assoluta che comporta la sospensione dell’attività dell’iscritto.

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Inabilità temporanea: cos’è?

Si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia, sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione.

In caso di inabilità temporanea l’ indennità viene erogata a patto che vengano ci siano 5 condizioni:
– la durata minima dell’inabilità deve essere superiore a 40 giorni solari;
– l’associato, al momento della domanda, deve essere iscritto continuativamente a Inarcassa nei tre anni precedenti l’insorgenza dell’inabilità e deve essere in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto. Si prescinde dall’anzianità di tre anni in caso d’infortunio;
– l’associato deve restare iscritto a Inarcassa per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale;
– l’associato non deve essere già pensionato Inarcassa;
– l’evento inabilitante deve essersi verificato prima della data di maturazione dei requisiti previsti per la pensione di vecchiaia unificata ordinaria (per il 2014: 65 anni e 3 mesi di età e 30 anni e 6 mesi di iscrizione e contribuzione Inarcassa).

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Come fare domanda

La domanda per richiedere indennità temporanea a Inarcassa va presentata entro trenta giorni dalla data di inizio dello stato di inabilità. Alla domanda di inabilità temporanea deve essere allegato un certificato a valenza medico legale che deve essere redatto dal medico di struttura Pubblica o medico ASL. Il certificato medico deve provare:
– causa e data di insorgenza dell’inabilità;
– periodo presunto di inabilità;
– motivazioni dell’impossibilità totale a esercitare la libera professione nel periodo di inabilità.

Cosa allegare alla domanda?

Bisogna obbligatoriamente allegare la documentazione medica e clinica in cui sia chiaramente spiegata la natura dell’infortunio o della malattia, con la prognosi. Bisogna allegare:
– cartella clinica/referto di Pronto Soccorso e/o relazione clinica di dimissione in caso di ricovero ospedaliero;
– referti di controlli clinici e/o strumentali effettuati presso ambulatori specialistici, ospedalieri o di altra struttura di cura, successivamente ai trattamenti iniziali;
– ulteriore documentazione sanitaria disponibile.

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Come si calcola l’indennità

L’indennità giornaliera è determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento, in base all’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari:
– al 60% fino al 60° giorno dall’insorgenza dello stato di inabilità;
– all’80% dal 61° giorno per il restante periodo di inabilità.

L’indennità temporanea non può essere:

– inferiore a 10 volte il contributo soggettivo minimo dell’anno in cui si verifica l’evento. L’importo 2016 è ancora in attesa di approvazione.
– superiore al reddito massimo pensionabile, previsto dallo Statuto per l’anno di riferimento. L’importo 2016, anche in questo caso, è in attesa di approvazione.

Redazione Tecnica

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