Completamento funzionale delle opere edilizie

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Il concetto di completamento funzionale opere edilizie torna spesso in auge nei casi di richieste di condono edilizio, oppure in quelle inerenti norme speciali, come, ad esempio, il recupero abitativo di sottotetti esistenti a fini abitativi. Pertanto non può essere accolta l’istanza di condono edilizio per un fabbricato quando la copertura terminale risulta non completa, poiché è da intendersi non ultimato e quindi non condonabile.

La giurisprudenza ritiene, inoltre, che il decorso dei termini dalla presentazione dell’istanza di condono edilizio non comporta la formazione del silenzio assenso, per il mancato completamento della copertura del manufatto.

Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all’autorità comunale dall’art. 27, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, ha natura cautelare, in quanto è teso a evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravio del danno urbanistico.

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L’ordinanza di sospensione dei lavori è un provvedimento eccezionale, con efficacia strettamente limitata nel tempo, avente il solo scopo (cautelare) di impedire il procedere della costruzione, in modo da consentire alla pubblica amministrazione di potersi determinare con una misura sanzionatoria (ordine di demolizione, ovvero applicazione di una sanzione pecuniaria), noper edilon potendosi consentire che il destinatario possa essere esposto “sine die” all’incertezza circa la sussistenza del proprio “jus aedificandi” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2415 del 14 maggio 2015).

La nozione di completamento funzionale opere edilizie è ormai acquisita nella giurisprudenza amministrativa, che ha evidenziato come è necessario che siano state realizzate le “…opere indispensabili a renderne effettivamente possibile un uso diverso da quello a suo tempo assentito, come nel caso in cui un sottotetto, trasformato in abitazione, venga dotato di luci e vedute e degli impianti di servizio (gas, luce, acqua, telefono, impianti fognari, ecc.), cioè di opere del tutto incompatibili con l’originaria destinazione d’uso (Consiglio di Stato, Sez. V, 14 luglio 1995, n. 1071), ossia quelle opere che qualifichino in modo inequivoco la nuova e diversa destinazione, che ha considerato inverato il completamento funzionale nel caso in cui sia stata effettuata “…la divisione dei locali, gli impianti elettrici ed idraulici…” (Consiglio di Stato, Sez. V, 4 luglio 2002, n. 3679).

Mario Di Nicola

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