Mutui casa, è ufficiale: 18 mesi di rate non pagate, immobile alla banca

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Mutui casa: arriva l’ufficialità. Al superamento della soglia di 18 mesi di rate mensili non pagate scatta l’inadempimento da parte del consumatore e l’immobile passa alla banca. È infatti stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72 recante rubrica “Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141”.

Mutui casa: quando scatta l’inadempimento

Il provvedimento, su cui si erano addensate aspre polemiche negli scorsi mesi, entra in vigore il 4 giugno, dando pieno recepimento alla direttiva 2014/17/UE la quale è finalizzata a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori che sottoscrivono contratti di credito relativi a beni immobili (mutui immobiliari garantiti da ipoteche o finalizzati all’acquisto del diritto di proprietà su un immobile). La direttiva impone, inoltre , che siano fornite al consumatore informazioni precontrattuali dettagliate su un Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (PIES), spiegazioni adeguate prima della conclusione del contratto di credito e chiarimenti in ordine al calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG).

Leggi anche l’articolo Mercato immobiliare in ripresa, non solo il residenziale.

La protezione del consumatore

Tra gli elementi da sottolineare all’interno del decreto annotiamo: la previsione che la Banca d’Italia, nelle disposizioni attuative, abbia particolare riguardo ai casi di eventuale stato di bisogno o di debolezza del consumatore, oltre agli obblighi informativi e di correttezza del finanziatore. Nella stipula del contratto le parti potranno convenire, mediante clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo.

Per tutte le info in materia di scadenze per i pagamenti dei tributi sulla casa leggi l’articolo Agevolazioni IMU e TASI 2016: le novità per la scadenza del 16 giugno.

Vendita forzata: nel caso in cui il valore dell’immobile o i proventi dalla vendita siano superiori al debito residuo, il consumatore conserva diritto all’eccedenza. La possibilità di acconsentire, da parte del consumatore, al trasferimento della proprietà dell’immobile in caso di inadempimento prevede l’applicabilità solo per i futuri contratti. Viene inoltre prevista l’assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola.

Unioni civili: agevolazioni  mutui casa cointestati

Altre novità in materia di mutui casa giungono mediante la legge sulle unioni civili (legge 20 maggio 2016, n. 76 appena pubblicata in G.U. ed in vigore dal 5 giugno prossimo): per quello che concerne il regime patrimoniale, l’unione civile fra persone dello stesso sesso appena introdotta prevede le stesse regole previste del matrimonio (art. 13). Pertanto nel caso di mutuo casa cointestato, il/la partner con l’altro/a fiscalmente a carico può applicare la detrazione fiscale del 19% di entrambi. In ogni caso, si applicano tutte le disposizioni previste dal Libro primo, titolo sesto, capo sesto, sezioni II, III, IV, V, VI, che regolamentano il regime patrimoniale fra coniugi (in materia di  fondo patrimoniale, comunione legale, comunione convenzionale, separazione dei beni).

 

Redazione Tecnica

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