Locazione a canone concordato: come risparmiare sulle tasse

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Affitto a canone concordato: lo strumento giusto che da una parte contiene l’entità del canone di locazione mensile e dall’altra consente al locatore di risparmiare sui tributi gravanti sull’abitazione. Ma quali sono le modalità per utilizzare tale formula agevolata? E quali altri preziosi vantaggi derivano da tale accordo tra inquilino e proprietario di casa? In questo articolo tutte le risposte, in sintesi.

Risulta evidente come la soluzione migliore per risparmiare in tale situazione sia l’opzione per il canone concordato, ovverosia un vero e proprio contratto di locazione a prezzi calmierati. In alternativa alla modalità del contratto libero, la legge 431/1998 stabilisce la possibilità di stipulare contratti locativi concordati, nel pieno rispetto delle condizioni previste da accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori.

I requisiti per accedere al canone concordato

Il canone di affitto per tale tipologia contrattuale è più basso rispetto ai canoni ordinariamente riscontrabili sul mercato, poiché non è lasciato alla libera scelta del proprietario ma fissato dalle associazioni di categoria sulla base di un calcolo elaborato su vari criteri.

Ma di cosa bisogna sincerarsi prima di scegliere tale forma contrattuale? Ecco i prerequisiti necessari:
1. Verificare se per il Comune di appartenenza (ad alta tensione abitativa) sia stato stipulato un accordo;
2. Qualora un accordo non vi sia, sarà necessario fare riferimento ad un Comune contiguo in cui esso sia vigente, individuandolo sulla base della dimensione demografica prossima a quella del Comune sprovvisto di accordo.
3. Mediante l’accordo vengono fissati i criteri di stipula: durata, rinnovo, importo del canone, clausole di rescissione, tasso di aggiornamento ISTAT. Il territorio comunale viene suddiviso in aree omogenee e ad ogni area viene fatto corrispondere un intervallo di canone tendendo conto di categoria catastale, stato manutentivo dell’immobile, dotazione di pertinenze spazi comuni, ecc.  Una volta concluso e firmato l’accordo, esso viene pubblicato e posto all’attenzione di cittadini. Occorre pertanto reperire tale accordo nel sito web del Comune di appartenenza (oppure presso le locali associazioni di categoria).

Leggi anche l’articolo Agevolazioni casa 2016: meno tasse per chi compra.

La durata del contratto

La durata standard del contratto di affitto a canone concordato è di 3 anni, con rinnovo automatico di altri 2. Le parti sono libere di pattuire un primo periodo di maggiore durata (mentre la proroga è fissa). Il proprietario può recedere dal contratto allo scadere dei primi 3 anni per una delle motivazioni contenute nell’art. 3 della legge 431/1998 (tra cui, la più diffusa, “quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado”). L’inquilino può invece recedere in qualsiasi momento dal contratto comunicandolo al proprietario con un preavviso di 6 mesi (è possibile per le parti concordare un preavviso inferiore).

Nel frattempo si avvicina la scadenza per il versamento dell’acconto ai fini di IMU e TASI: per maggiori informazioni consulta l’articolo Agevolazioni IMU e TASI 2016: le novità per la scadenza del 16 giugno.

Le agevolazioni previste

All’interno della Legge di Stabilità 2016 è prevista una riduzione del 25% di IMU e TASI per le abitazioni concesse tramite contratti a canone concordato. Ciò fa assurgere tale tipologia contrattuale al titolo di più conveniente sotto il profilo fiscale.

Un contratto, quello qui descritto, che può essere utilizzato per tutte le locazioni abitative nei Comuni ad alta emergenza abitativa per immobili non di lusso (che non facciano cioè parte delle categorie catastali A1, abitazioni di lusso A8, ville, A9, castelli e palazzi di eminente valore storico e artistico).+

Inoltre il contratto di locazione a canone concordato dà la possibilità a chi decida di optare per la cedolare secca di ottenere una tassazione IRPEF forfettaria del 10% sui canoni di locazione annui percepiti.

Redazione Tecnica

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