Terre e rocce da scavo, è legge il Decreto sui Riporti

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Il decreto legge 2/2012 recante misure in materia ambientale è stato convertito in legge. La norma è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012. Nel dispositivo di legge sono inserite norme sulla gestione delle matrici ambientali di riporto chiarendo che anche tali materiali rientrano nel concetto di “suolo” di cui all’art. 185 comma 1 lettere b) e c) e comma 4 del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).

Sinteticamente, i riporti rimangono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti quando si tratta di:

terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati (art. 185 comma 1 lett. b));

suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato (art. 185 comma 1 lett. c));

suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati se ricorrono le condizioni per gestirlo come sottoprodotto o materia prima secondaria (art. 185 comma 4).

Nel caso di impiego al di fuori del sito di produzione, qualora si intenda qualificarli come sottoprodotti, si dovrà fare riferimento al decreto ministeriale di cui all’art. 49 del decreto legge 2/2012 relativo alle terre e rocce da scavo.

In sede di conversione in legge, è stato specificato che fino all’emanazione di questo decreto ministeriale i materiali di riporto possono essere considerati come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 184 bis del Codice dell’Ambiente.

Fonte ANCE

Redazione Tecnica

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