Strutture per tende retrattili in terrazzo: sono opere precarie?

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Opere precarie e permesso di costruire: i supremi giudici amministrativi aprono una spiraglio e chiariscono il regime di maggiore elasticità per le strutture non idonee a generare veri e propri volumi. A confermare tale orientamento è proprio il Consiglio di Stato nella sentenza 27 aprile 2016 n. 1619 (scaricala qui).

Il caso di specie valutato dai supremi giudici amministrativi faceva riferimento a due strutture di alluminio anodizzato atte a ospitare una tenda retrattile in materiale plastico su un terrazzo. Risultava in questo senso dubbia la temporaneità della loro utilizzazione, mentre non era in discussione la circostanza che la struttura garantisse una migliore fruizione dello spazio.

Su tali fondamenta argomentative il Consiglio di Stato ha precisato che la struttura non realizzava una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” che rendesse necessario, per il d.P.R. 380/2001, uno specifico provvedimento. Infatti, l’opera principale non è la struttura in sé, di plastica o metallo, con parti mobili o fisse, bensì la tenda, quale elemento di protezione da sole e agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dell’esterno dell’unità abitativa. In un contesto già edificato, pertanto, la struttura in alluminio anodizzato è un mero elemento accessorio, necessario al sostegno ed all’estensione della tenda.

Ma quali sono, in esempi concreti, le opere precarie? Scoprilo nell’articolo del nostro esperto, l’Arch. Mario di Nicola.

In tale direzione bisogna premettere che il principio generale in materia collocato all’interno del sopracitato d.P.R. 380/2001, ovverosia il Testo Unico in materia di Edilizia) recita che le opere precarie non hanno necessità di alcun titolo e ad esse sono assimilati gli interventi di arredo. Al fine di qualificare un’opera come precaria non è sufficiente verificare le caratteristiche dei materiali (spessore, resistenza) né le modalità di collegamento al suolo (perni, sistemi di ancoraggio). Risulta necessario, invece, fare esplicito riferimento alle esigenze (di natura stabile o temporanea) che l’opera è diretta a soddisfare. In pratica, occorre tener presente il carattere dell’utilizzo dell’opera, nel senso che qualora esso non sia continuativo si può dedurre una precarietà e pertanto la conseguente installazione senza titolo abilitativo.

Secondo quali modalità o tempistiche un manufatto dedicato ad esigenze temporanee può rientrare nella categoria dell’attività edilizia libera? La risposta in questo articolo intitolato Opere temporanee: quando rientrano nell’attività edilizia libera?

I giudici amministrativi hanno anche escluso che si fosse in presenza di una ristrutturazione edilizia, la quale richiede “interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere”, che “comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi e impianti”. Nel caso di specie, per rientrare nel regime della ristrutturazione, sarebbe stato necessario che le opere avessero consistenza e rilevanza edilizia, fossero cioè tali da poter “trasformare l’organismo edilizio”, condividendo natura e consistenza degli elementi costitutivi di esso.

Quale in conclusione il principio che affiora rafforzato dalla recente pronuncia amministrativa? Il seguente: non occorre il previo rilascio del permesso di costruire nel caso di una tenda retrattile, poiché questa si configura come un mero elemento di arredo del terrazzo su cui insiste. Soltanto nel caso in cui la struttura sia tamponata sui due lati liberi da lastre di vetro mobili “a pacchetto”, munite di supporti che manualmente scorrano in appositi binari, con un vetro fisso superiore (timpano) si configurerebbe un vero nuovo volume.

Le strutture analizzate nel caso di specie non realizzano una “trasformazione edilizia e urbanistica del territorio” che renda necessario uno specifico titolo edilizio.

Installazione di strutture leggere in terrazzo o in giardino in previsione dell’estate: pergolati, tettoie, gazebi ed altri elementi di arredo. In tali circostanze risulta necessario o meno premunirsi di un idoneo titolo abilitativo? Tutte le risposte nel comodo e-book targato Ediltecnico intitolato Gli interventi edilizi per le opere precarie da esterni.

Redazione Tecnica

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