Mutuo casa: stop ai falsi allarmi, ecco cosa cambia per le rate non pagate

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Stop ai falsi allarmi sul pignoramento della casa dopo 18 rate mensili non pagate: a mettere in chiaro le cose una volta per tutte è il recepimento anche in Italia (sul filo di lana dei termini procedurali) della direttiva UE 17/2014. Il decreto legislativo “Mutui” approvato definitivamente nella serata di ieri in Consiglio dei ministri definisce finalmente la nuova disciplina in materia di mutui per l’acquisto della casa facendo tesoro delle indicazioni arrivate dai pareri approvati dalle commissioni Finanze di Camera e Senato (anche grazie delle polemiche sollevate dal Movimento 5 Stelle negli scorsi mesi).

Mutuo casa, cosa cambia con la nuova normativa

Quali in sintesi le novità introdotte nell’ordinamento? La vendita diretta della casa da parte della banca senza transitare per l’asta immobiliare in Tribunale potrà scattare solo in caso di 18 rate mensili del mutuo non pagate. Inoltre la clausola sarà in ogni caso facoltativa e potrà essere inserita esclusivamente per i contratti sottoscritti dopo la data di entrata in vigore delle nuove norme. Nessuna estensione prevista pertanto senza quindi l’estensione ai contratti di surroga dei “vecchi” finanziamenti. Nessun pericolo di retroattività pertanto, e solo adesione volontaria (e non tacita). Questi gli elementi testuali che rassicurano i cittadini in una materia che risulta certamente delicata.

Nelle scorse settimane le polemiche si erano levate alte in merito alla nuova norma di derivazione comunitaria che avrebbe consentito alle banche di entrare in possesso dell’immobile per venderlo in tempi rapidi: si era parlato, in un primo momento addirittura di 7 mensilità mancanti per attivare la procedura di vendita della casa del debitore. Ora il chiarimento definitivo con la norma approvata.

Rate non pagate: cose da sapere

La versione finale del decreto dovrebbe approdare rapidamente in Gazzetta Ufficiale nelle prossime ore: cià che si può leggere nella nota diramata da Palazzo Chigi ieri sera precisa che “le parti possono convenire, attraverso clausola espressa, che in caso di inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento del bene dato a garanzia, o dei proventi della vendita del bene stesso, comportino l’estinzione dell’intero debito anche se il valore del bene immobile restituito (o i proventi) sia inferiore al debito residuo”. In ulteriore istanza viene prevista “l’assistenza obbligatoria di un consulente per il consumatore che intenda sottoscrivere questa clausola”. L’obiettivo sotteso al testo è quello di bilanciare le tutele del contraente del mutuo con quelle delle banche creditrici. La previsione specifica delle 18 rate mensili non pagate risulta necessario al fine di eliminare ogni incertezza sulle condizioni che possono far procedere alla vendita diretta del bene (l’idea è infatti quella di snellire le procedure in caso di inadempimento). Ma contemporaneamente una possibilità di questo tipo permette sia alla banca che al consumatore di accelerare notevolmente i tempi rispetto alle procedure delle aste immobiliari che passano per il Tribunale (e in molti casi possono giungere a sfiorare la durata di 7 anni).

Redazione Tecnica

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