Liberalizzazioni, professionisti tecnici e professioni del futuro

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Pubblicato due giorni fa in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Liberalizzazioni (leggi l’articolo), vediamo cosa cambia per i Professionisti tecnici.

 

1) Tariffe minime abrogate
Per quanto riguarda il compenso,  il professionista dovrà fare a meno delle tariffe, il sistema previsto dal Codice Civile e dagli Ordini (ma c’è già un ordine del giorno alla Camera). Minimi e massimi tariffari saranno dunque aboliti. La legge impone di utilizzare la definizione “compenso per prestazioni professionali”. Il compenso deve essere un importo unico o la somma di tanti importi. Prima di pattuire la somma finale è però necessario un preventivo, che può anche variare comprendente tutte le voci di costo. Il compenso deve essere adeguato all’importanza dell’opera. Solo dopo il preventivo, il professionista può accordare al cliente il trattamento che ritiene più opportuno (riduzione forfettaria, riferimento al tempo necessario per ottenere il risultato). Occorre sottolineare che il professionista può essere multato se l’Ordine ritiene che il compenso sia troppo basso poiché questo svilisce la professione e genera concorrenza sleale.

2) Preventivo di massima ma anche non scritto
La legge elimina l’obbligo di scrivere il preventivo, tuttavia il mercato si aspetta che il professionista metta in chiaro, e possibilmente per iscritto, qualsiasi passaggio relativo al proprio compenso già in fase preliminare (fonte: Il Sole 24 Ore del 27 marzo). Il preventivo scritto può fungere, anche nel caso in cui la preventivazione è più complessa, da pro memoria.
Sopravvenuti costi possono essere dovute a fatti imprevedibili, come mutamenti delle aliquote Iva, cambiamenti della rivalsa previdenziale, aumento delle spese amministrative e delle tasse.
Leggi l’articolo Liberalizzazioni, il preventivo scritto non è più obbligatorio

3) Le società
Viene introdotta la possibilità di costituire società tra professionisti. La legge non è chiara da alcuni punti di vista, in particolare sulle responsabilità dei soci: il professionista socio che recherà un danno al cliente ne risponderà in prima persona o ne risponderà la società? Se si organizza una società nela forma “commerciale”, prevale la natura oggettivamente commerciale o non commerciale?
Le società di professionisti possono essere di persone, di capitali o cooperative (occorre precisare la natura della società nella ragione sociale: per esempio, potremmo fondare una società dal nome La Linea S.p.a. tra professionisti).
I soci possono essere: professionisti iscritti agli ordini, agli albi e ai collegi; cittadini membri dell’Unione Europea in possesso del titolo di studio che lo abilita alla professione; no professionisti solo per prestazioni non tecniche; soci non professionisti ma di capitale inseriti nella società per motivi di investimento. Nella società, comunque, i professionisti devono avere la maggioranza di 2/3 nelle decisioni dei soci.
Il professionista non può partecipare a più società.
Leggi l’articolo Società tra professionisti, novità nel dl liberalizzazioni al Senato

3) Nel capitale dei confidi grandi società ed Enti locali
I confidi tra i professionisti possono essere partecipati anche da grandi imprese non finanziarie e da enti pubblici e privati (si veda l’articolo 39 del Decreto): i confidi possono rafforzare i propri patrimoni con l’ingresso di terzi  che prima erano esclusi dal ruolo di soci.
Leggi Professionisti, al via i Confidi per l’accesso al credito

4) Tirocinio più breve e pagamento dopo sei mesi
Cambia la durata massima del tirocinio (18 mesi) che potrà essere svolto in facoltà, inseguito a una convenzione tra Ordine interessato e Ateneo coinvolto. Se si frequenta ancora l’Università, il tirocinio può durare al massimo 6 mesi (i 12 rimanenti devono essere svolti in studio professionale). Solo dopo i primi sei mesi di pratica, è previsto un rimborso per il tirocinante. Non è chiaro se queste nuove regole verranno applicate anche ai tirocini in corso (al momento della pubblicazione della legge sulla Gazzetta), oltre a quelli che partiranno in futuro.
5) Riduzione del numero degli Ordini
La riduzione e l’accorpamento deve essere volontaria e tra professionisti che svolgono professioni “similari”.
Leggi l’articolo Professionisti tecnici, in arrivo un superalbo?

 

Fonte: Il Sole 24 Ore del 27 marzo

Redazione Tecnica

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