Riforma Costituzionale, cosa cambia per i Professionisti

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La legge di Riforma della Costituzione, che riscrive il Titolo V della Costituzione, è stata approvata in via definitiva dalla Camera e contiene novità per i Professionisti Tecnici, per l’edilizia, energia e ambiante. Dal punto di vista generale, l’abolizione del bicameralismo perfetto è la novità politica più grande. Vengono abolite le Province: rimangono Comuni, Città metropolitane e Regioni. La legge modifica anche il quorum per i referendume

I contenuti della Riforma Professionale dovranno essere confermati a ottobre tramite referendum.

 

Novità per i Professionisti Tecnici nella Riforma Costituzionale

Le Regioni, prima della Riforma Costituzionale, in materia di professioni hanno avuto competenza concorrente (cioè hanno esercitato la potestà legislativa, mentre lo Stato ha stabilito i principi generali), oltre che di protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione.
Il risultato di questa impostazione è stato deludente perché è nata una normativa diversa da regione a regione, e i conflitti di competenza tra Stato ed enti locali hanno portato alla dichiarazione di incostituzionalità di diverse disposizioni regionali.

Con la Riforma Costituzionale l’ordinamento delle professioni e della comunicazione diventa di competenza statale.

L’organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale spetta invece alle Regioni.

 

Cosa Cambia in edilizia e ambiente

Di competenza dello Stato saranno:
– la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell’energia;
– le disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, il sistema nazionale e il coordinamento della protezione civile;
– le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
– la tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, l’ambiente e l’ecosistema, l’ordinamento sportivo, le disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
– i porti e gli aeroporti civili di interesse nazionale e internazionale.

Di competenza delle Regioni invece:
– la dotazione infrastrutturale;
– la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno;
– l’attività culturali di interesse regionale, promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici;
– la valorizzazione e organizzazione regionale del turismo.

Redazione Tecnica

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