Ecobonus, ok per il condominio: le regole per la cessione del credito

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UFFICIALE: l’Ecobonus è disponibile e fruibile anche per i condòmini e per coloro che rientrano nella “no tax area”.

Gli utenti/contribuenti che rientrano all’interno della “no tax area” (coloro che non versano l’IRPEF, perché non oltrepassano il primo sbarramento di reddito minimo, oppure i possessori di redditi esclusi dall’imposizione IRPEF per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi previste dal TUIR), non devono più rinunciare alla detrazione del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione delle parti comuni degli edifici nel 2016. È infatti ora possibile la cessione dell’Ecobonus agli stessi fornitori che hanno eseguito i lavori o le prestazioni come parte del pagamento dovuto.

La disposizione, introdotta mediante la Legge di Stabilità 2016, fa riferimento esclusivo alle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni degli edifici, per le quali spetta la detrazione dall’imposta lorda del 65%.

Cessione Ecobonus condominio: come fare?

Ma come fare per ottenere il Bonus? A spiegarlo è il Provvedimento 43434 dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l’avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate.

Al fine di rendere efficace tutta l’operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline contenente:
1. il totale della spesa sostenuta nel 2016 per lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
2. l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno;
3. il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi. Il condominio, inoltre, è tenuto a comunicare ai fornitori l’avvenuto invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Riqualificazione energetica in Condominio: la cessione del credito d’imposta 65%

LA Guida in formato ebook descrive con chiarezza le regole per la cessione del credito d’imposta per lavori di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus 65%) in condominio. La Legge di Stabilità 2016 ha infatti previsto la possibilità di barattare il credito fiscale con le rate condominiali per il pagamento degli interventi di risparmio energetico, demandando al recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 43434 del 22 marzo 2016 la predisposizione delle regole per accedere a questa opportunità.I soggetti interessati sono i singoli condomini, che devono verificare i requisiti per poter usufruire della cessione del credito ai fornitori, e gli amministratori di condominio che sono chiamati a predisporre la documentazione, inviarla ai soggetti responsabili e a seguire un complesso iter per garantire la buona riuscita della procedura.Questa Guida spiega gli obblighi di pagamento dei condomini, illustra tutti i lavori che possono essere ammessi alla procedura agevolata con il corredo dei vademecum all’uso realizzati dall’ENEA, con numerosi esempi e focus di chiarimento dei concetti più complessi, un formulario e una ampia raccolta di casi concreti risolti.Lisa De Simone, Esperta in materia legislativa, si occupa di disposizioni normative e di giurisprudenza di interesse per il cittadino. Collabora da anni con Maggioli Editore, curando alcune rubriche on line di informazione quotidiana con particolare attenzione alle sentenze della Corte di Cassazione in materia condominiale.

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Le istruzioni per i fornitori

I fornitori che ricevono il credito come pagamento possono utilizzarlo esclusivamente in compensazione in 10 rate annuali di pari importo, a partire dalla seguente data: 10 aprile 2017. La quota del credito non fruita nell’anno sarà utilizzabile negli anni successivi e non potrà essere chiesta a rimborso.

Il modello F24 per la compensazione dovrà essere presentato tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline. Sarà l’Agenzia delle entrate, con apposita risoluzione, ad istituire il codice tributo per l’uso del credito d’imposta da indicare nell’F24.

Vai alla Pagina speciale dedicata all’Ecobonus 65% per la riqualificazione energetica.

Di fatto, tale meccanismo di cessione del credito spalanca i cancelli della detrazione per la riqualificazione energetica anche ai contribuenti che orbitano nella “no tax area”, i quali potranno farla valere come parte del pagamento da loro dovuto in base alla tabella millesimale di ripartizione delle spese condominiali.

Redazione Tecnica

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