Come non perdere le case all’asta: i consigli della Cassazione

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C’è un modo per evitare che, una volta pignorate, le case all’asta vengano perse dal proprietario originale, anche se c’è già un’offerta di acquisto: non è il consiglio di un ciarlatano, è una sentenza della Cassazione. Senza troppi giri di parole, ci viene spiegato come non farsi espropriare la casa dai creditori.

Nel contesto di case all’asta, pignorata, chiunque può fare offerte, tranne il debitore: anche il coniuge del soggetto pignorato può partecipare, anche se c’è la comunione di beni. Anche un figlio, un altro parente o un socio in affari possono partecipare e aggiudicarsi la casa all’asta del marito, del babbo o del collega.

Vediamo come.

I partecipanti all’asta avanzano le rispettive offerte. Se passano 3 minuti dall’ultima offerta senza che ne segua un’altra più alta, l’immobile è aggiudicato all’ultimo offerente.

Però, se entro i 10 giorni successivi a quelli dell’asta, terzi interessati presentano offerte di acquisto, a condizione che il prezzo da loro proposto sia di 1/5 maggiore rispetto a quello raggiunto nell’asta stessa (cosiddetto rincaro). L’offerta fa automaticamente decadere quella di chi, davanti al giudice, si era aggiudicato l’immobile.

Il nuovo vincitore, per diventare proprietario a tutti gli effetti, deve versare il prezzo dell’immobile, nel termine e nel modo fissati dall’ordinanza del giudice. Poi deve consegnare al cancelliere il documento comprovante l’avvenuto versamento.

Se non lo fa? Il giudice dichiara decaduto l’aggiudicatario, che perde la cauzione (una sorta di multa). Dopodiché il tribunale dispone una nuova asta. Il precedente ha però perso definitivamente la precedente aggiudicazione parziale.

L’intenzione del soggetto ex proprietario a cui è stata pignorata la casa è quella di riacquistare l’immobile tramite, per esempio, la moglie. Per evitare che il terzo intervenga entro i dieci giorni di cui sopra, fa intervenire la moglie che, nei 10 giorni dopo, deve presentare un’offerta con aumento di 1/5. La moglie è consapevole che non verserà mai l’intero prezzo, perderà la cauzione, ma non l’immobile. Alla successiva asta, potrà verosimilmente aggiudicarsi il bene. E rimanere dentro casa. Può anche darsi che la moglie debba presentare due volte istanze di aumento del quinto, successive all’aggiudicazione del bene da parte di altri, al fine di far prolungare la gara e di riottenere la casa all’asta.

La Cassazione precisa che non scatta il reato di turbativa d’asta nei confronti del proprietario dell’immobile espropriato se si segue questa procedura. È solo uso legittimo del meccanismo previsto dal codice di procedura civile sulle esecuzioni immobiliari. Non c’è nessun reato o illecito civile.

Secondo i giudici della Cassazione, la multa derivante dalla perdita della caparra è sufficiente a sanzionare la condotta.

Redazione Tecnica

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