Prestito vitalizio ipotecario in Gazzetta: come ottenere soldi dalla casa di proprietà

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore il 2 marzo il DM 226/2015 sul prestito vitalizio ipotecario che consente ai proprietari di casa che hanno già compiuto 60 anni di ottenere un prestito garantito grazie alla proprietà immobiliare.

I proprietari con più di 60 anni possono chiedere un finanziamento pari a una percentuale del valore di mercato dell’immobile, mettendo ipoteca sulla casa ma mantenendone la proprietà. Se chi ottiene il finanziamento è coniugato o convivente more uxorio da cinque anni (almeno) e se entrambi risiedono nell’immobile, il contratto deve essere sottoscritto da entrambi, anche se l’immobile è di proprietà di uno solo.

Il proprietario che ottiene il finanziamento non deve lasciare l’abitazione, ripagare il capitale o gli interessi. Se non riesce a restituire il finanziamento prima del decesso, gli eredi possono decidere se riscattare l’immobile o venderlo.

La vendita può essere gestita autonomamente. Nel caso in cui venga gestita dalla banca, i proventi della vendita spettano a lei per la parte che copre il capitale, gli interessi e gli eventuali costi connessi al finanziamento, la parte eccedente va agli eredi.

 

Prestito vitalizio ipotecario: le regole

La banca, o comunque il soggetto finanziatore, deve produrre i prospetti esemplificativi da sottoporre al soggetto finanziato. I documenti devono illustrare il possibile andamento del debito nel corso del tempo.

Il finanziatore può chiedere il rimborso integrale del finanziamento se si verifica una riduzione significativa del valore dell’immobile.

La riduzione del valore, che deve essere provata a spese del finanziatore, si verifica in caso di:
decesso del soggetto finanziato o del soggetto finanziato più longevo;
dolo o colpa grave di atti del finanziato che riducono significativamente il valore dell’immobile;
trasferimento di diritti reali o di godimento sull’immobile dato in ipoteca;
modifiche strutturali all’immobile senza previo accordo con il finanziatore;
– costituzione di diritti reali di garanzia in favore di terzi;
– noncuranza del finanziato che porta a revoca dell’abitabilità dell’immobile;
– soggetti diversi dai familiari del finanziato diventano residenti della casa;
procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali sulla casa.

Redazione Tecnica

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