Nuovo Conto Termico: da edifici normali a NZEB, ecco come

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Una delle principali novità della nuova versione del conto termico è rappresentata dal riconoscimento dell’incentivo per la trasformazione di edifici esistenti in edifici a “energia quasi zero” edifici NZEB .

AGGIORNAMENTO: scarica il testo del decreto approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni (20 gennaio 2016)

La situazione edilizia in Italia è particolarmente “anziana”, in quanto circa due terzi degli edifici esistenti sono antecedenti al 1973 allorquando è stato emesso il primo regolamento riguardo al risparmio energetico nelle nuove costruzioni. Infatti più di 15 milioni di edifici consumano più di 200 kWh/mqa mentre i nuovi edifici rappresentano meno dell’1% dell’esistente.

Circa il 70% del consumo energetico degli edifici è dovuto alla climatizzazione invernale ed estiva. In tal senso nella direttiva europea 2010/31/UE emerge l’indicazione per gli edifici realizzati dopo il 2020 e per gli edifici pubblici edificati dopo il 2018, di un consumo di energia prossimo allo zero ed in particolare viene definito l’edificio a energia quasi zero nell’art.9 attraverso l’acronimo nZEB (Nearly Zero Energy Building).

Nella direttiva gli stati membri sono invitati ad introdurre opportune leggi e normative partendo dalla definizione degli edifici nZEB ovvero un edificio il cui fabbisogno energetico venga coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili. La normativa italiana in questi ultimi anni ha posto l’attenzione con il d.lgs. 192/2005 e le successive integrazioni dei d.lgs. 311/2006, D.P.R. 59/2009, d.l. 63 /2013, l. 90 /2013 ed infine il decreto dei minimi dell’ottobre 2015 in cui lo nZEB è definito come edificio che rispetta tutti i requisiti minimi previsti dal decreto e l’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili previsto da d.l. 28 del 3 marzo 2011.

Il nuovo conto termico 2016 in fase di approvazione come indicato recentemente da Massimo Scuderi, recepisce le indicazioni della Direttiva europea introducendo incentivi per la trasformazione di edifici esistenti di proprietà della pubblica amministrazione in edifici ad energia quasi zero consentendo nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti anche un aumento della volumetria del 25%.

Ai fini dell’accesso agli incentivi per la trasformazione ad edifici ad energia quasi zero sono ammissibili interventi di incremento dell’efficienza energetica in grado di ridurre il fabbisogno di energia per la climatizzazione invernale ed estiva, per l’illuminazione di interni e delle pertinenze esterne degli edifici, per la produzione di acqua calda sanitaria e per la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili destinata alla copertura dei fabbisogni stessi.

La durata dell’incentivo è pari a cinque anni ed è possibile accedere entro 60 giorni dalla conclusione dell’intervento, da effettuarsi entro 90 giorni dall’ultimo pagamento, intendendo escluse le spese professionali. La domanda può essere effettuata sia attraverso l’accesso diretto che attraverso la prenotazione dell’incentivo anche attraverso contratto con ESCO.

L’incentivo per la realizzazione di interventi atti a rendere l’edificio a energia quasi zero è posto pari al 65% del costo dell’investimento se in conformità alle disposizione dei decreti previsti dall’art. 4 del d.lgs 192 del 2005 e successive modificazioni. Il costo massimo ammissibile è pari a 500 euro/mq e 575 euro/mq con un valore massimo dell’incentivo posto pari a 1.500.000 euro e 1.750.000 euro rispettivamente per le zone climatiche (A, B, C) e (D, E, F).

Fra le spese ammissibili ai fini del calcolo dell’incentivo, vi sono:

– la fornitura e posa in opera dei materiali e delle tecnologie finalizzate al conseguimento della qualifica di edifici ad energia quasi zero,

– la demolizione, il recupero o smaltimento e ricostruzione degli elementi costruttivi dell’involucro e degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l’illuminazione,

– la demolizione e ricostruzione delle strutture dell’edificio,

– gli eventuali interventi di adeguamento sismico delle strutture dell’edificio che contribuiscono anche all’isolamento termico e le prestazioni professionali.

Le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e conforme alle UNI CEI EN 16247 e da attestato di prestazione energetica successiva dal quale deve emergere il rispetto dei requisiti indicati al paragrafo 3.4 dell’Allegato I al decreto di cui all’articolo 4, comma 1 del d.lgs. 192 del 19 agosto 2005.

Il nuovo conto termico 2016 incentivando tali interventi, va quindi nella direzione di realizzare edifici a energia quasi zero nZEB che operino mantenendo il comfort interno in climi sia rigidi che caldi e miti, attraverso interventi che siano realizzati a seconda del sito e del tipo di tecnologia adottata in regime estivo e invernale.

Redazione Tecnica

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