Antincendio: i professionisti effettuano formazione e aggiornamento?

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Gli ingegneri sono la categoria che più di ogni altra accoglie al suo interno professionisti specializzati nell’antincendio: il 53% dei professionisti di tale settore iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno sono infatti ingegneri. È uno dei dati che affiorano dall’analisi operata dal team di lavoro “sicurezza” del Consiglio Nazionale Ingegneri coordinato dall’Ing. Gaetano Fede (in base ai dati degli elenchi dei professionisti antincendio con i relativi crediti formativi maturati, dei Vigili del Fuoco) e confluita nella circolare CNI n. 627 del 17 novembre 2015.

Le categorie degli ingegneri e dei periti industriali risultano in questo senso le più assidue nell’organizzazione e nella frequenza di corsi e seminari di aggiornamento: questa la sintesi effettuata “prima facie” dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri all’interno della circolare.

Un altro dato rilevante, e molto più preoccupante, emerso dallo studio è quello che traccia un’impietosa istantanea dello stato dell’aggiornamento dei professionisti stessi: più del 69% di questi ultimi, a meno di un anno dalla scadenza dell’obbligo di aggiornamento, non ha frequentato neanche un’ora di formazione.

Il decreto ministeriale 5 agosto 2011 e la circolare dei Vigili del Fuoco 7213/2012, regolano infatti la formazione e l’aggiornamento per i professionisti che si occupano di prevenzione incendi, prescrivendo che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno sia necessario che gli iscritti frequentino corsi di aggiornamento della durata complessiva di almeno 40 ore nell’arco di 5 anni.

Scopri la Guida operativa di Ediltecnico sulla nuova prevenzione incendi, a cusa dell’Ing. Lommano.

Dall’analisi targata CNI emerge che la fascia d’età più aggiornata in materia di antincendio è quella tra i 36 e i 55 anni, anche se solo il 2,2% degli ingegneri ha già completato le 40 ore di aggiornamento obbligatorio.

Inoltre, come spiegato in apertura, il 69,2% degli ingegneri non ha frequentato nemmeno un’ora di aggiornamento: anche se il dato varia in maniera rilevante tra le varie regioni (con il Veneto, ad esempio, in cui circa il 25% ha frequentato almeno 20 ore di aggiornamento).

Nel frattempo la materia della prevenzione incendi sta andando incontro a importanti cambiamenti. Per comprenderli in sintesi leggi anche l’articolo Norme tecniche prevenzione incendi: dal 18 novembre in vigore.

Per il Consiglio Nazionale Ingeneri “la consistenza percentuale di ingegneri che, ad un anno dalla scadenza del quinquennio di riferimento, non ha registrato alcun credito formativo rappresenta la conferma che una quota significativa di ingegneri iscritti agli elenchi non svolge attività di prevenzione incendi, ovvero intende abbandonare questa disciplina”. Il CNI infatti effettua la previsione che circa il 40-50% degli ingegneri iscritti negli elenchi del Ministero dell’Interno non soddisfarà l’obbligo di aggiornamento.

Per scongiurare tale possibile accadimento la suddetta circolare del CNI incita e orienta in maniera eloquente i vari Ordini degli ingegneri ad incrementare ulteriormente l’offerta formativa in vista della scadenza del quinquennio di riferimento.

Prevenzione incendi – Le nuove norme tecniche del d.m. 3 agosto 2015

L’ebook presenta le novità introdotte dal d.m. 3 agosto 2015. Il decreto, frutto di un lungo processo di elaborazione da parte del Ministero, è orientato a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi mediante l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una delle caratteristiche peculiari del nuovo testo è senz’altro quella relativa all’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Questa agile Guida di aggiornamento analizza punto per punto il nuovo decreto ministeriale, strutturato in cinque articoli, con l’aggiunta di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità. Tra i temi analizzati vanno segnalati l’approvazione e le modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi, l’impiego dei prodotti per uso antincendio ed il monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche. L’allegato tecnico è invece strutturato in quattro sezioni. Eccole elencate in sintesi:- Sezione G (Generalità) i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;- Sezione S (Strategia antincendio): contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;- Sezione V (Regole tecniche verticali): contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;- Sezione M (Metodi): con la descrizione delle metodologie progettuali. Antonio Massimiliano Lommano, Ingegnere libero professionista, membro della Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano.

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Redazione Tecnica

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