Linee Guida CNI coordinatore della sicurezza (CSE): la nuova circolare

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Le nuove Linee guida per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, approvate dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) dopo un confronto con numerosi interlocutori esperti della materia (tra cui ASL regionali ed ingegneri esperti in sicurezza di numerosi Ordini territoriali) mirano a delineare le modalità con cui il coordinatore della sicurezza deve svolgere il suo incarico durante la realizzazione dell’opera per garantire una gestione efficiente e sicura del cantiere.

“Il documento finale, approvato dal Consiglio Nazionale Ingegneri nella seduta del 07 /10/2015 – si legge nella circolare del CNI n. 626, 10 novembre 2015 – si pone come utile strumento per l’esercizio della funzione di coordinatore in fase di esecuzione, primo nel suo genere a diffusione nazionale. L’obiettivo della linea guida è di fornire all’ingegnere, ed eventualmente a tutti i professionisti della sicurezza che si occupano della gestione dei cantieri, un valido supporto nell’ambito dell’esercizio della propria funzione, nel pieno rispetto degli obblighi previsti dall’art. 92 del d.lgs. 81/2008, ma anche in veste di ausilio finalizzato all’innalzamento della qualità della prestazione, nell’ottica di un ruolo di alta vigilanza, evidenziato con sempre maggiore frequenza dagli orientamenti più recenti della giurisprudenza”.

Il documento definisce la funzione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CSE) di “alta” vigilanza in termini di coordinamento delle imprese, anche se ciò non implica una costante e continua presenza.

Le linee guida definiscono in questo senso le circostanze in cui è opportuna la presenza del coordinatore in cantiere, tra cui ad esempio: all’ingresso in cantiere di ulteriori nuove imprese esecutrici e lavoratori autonomi, nelle successive macrofasi di lavoro, per motivate richieste da parte della committenza o altri soggetti incaricati, nei periodi a maggior rischio dovuto ad interferenze, per l’accadimento di incidenti/infortuni, per sostanziali modifiche dell’opera.

La circolare analizza inoltre le azioni concrete che il coordinatore per la sicurezza deve compiere. Ne vengono individuate 13: tra queste il compito di effettuare un sopralluogo, nel sito oggetto del cantiere, per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione.

 

Redazione Tecnica

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