Formazione ingegneri: pericolo sanzioni per chi non raggiunge quota 30 Cfp annui

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Avviso importante per tutti gli ingegneri iscritti all’Albo professionale: coloro che non dovessero riuscire a raggiungere nell’anno solare la quota di 30 crediti formativi professionali (i Cfp stabiliti secondo Regolamento) potrebbero rischiare una sanzione disciplinare irrogata dal consiglio di disciplina territoriale.

Ad affermarlo è una circolare del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) giunta presso i vari Ordini provinciali: l’origine dell’ammonimento risiede nel fatto che, secondo le rilevazioni del CNI, “una percentuale non trascurabile di ingegneri iscritti non ha adempiuto all’obbligo di aggiornamento professionale per cui, all’inizio del prossimo anno, rischia di trovarsi al di sotto del numero minimo di 30 crediti”.

Il CNI ha affermato, reiterando un orientamento acclarato, che “nel caso in cui un iscritto compia un atto professionale senza essere in possesso del numero previsto di 30 Cfp, il Regolamento prevede il deferimento al Consiglio di disciplina che dovrà esaminare la situazione e decidere se applicare, in modo assolutamente autonomo e osservando le forme del procedimento, una sanzione disciplinare”.

In questo senso sono le fonti normative di settore a prevedere una stringente attenzione in tale ambito: il d.P.R. 137/2012 prescrive infatti ad ogni professionista, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, l’obbligo di curare il costante aggiornamento delle proprie competenze, precisando che “la violazione dell’obbligo costituisce illecito disciplinare”. Il codice deontologico di categoria, dal canto suo, afferma che “l’ingegnere deve costantemente aggiornare le proprie competenze professionali seguendo i percorsi di formazione professionale continua così come previsto dalla legge”.

In ulteriore istanza (e a rincarare la dose) il Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale dichiara che “per esercitare la professione l’iscritto all’albo deve essere in possesso di un minimo di 30 CFP” e che “qualora un iscritto abbia esercitato la professione senza aver assolto all’obbligo di aggiornamento della competenza professionale il Consiglio dell’Ordine territoriale di appartenenza è tenuto a deferirlo al Consiglio di Disciplina territoriale per le conseguenti azioni disciplinari”.

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Il CNI ha evidenziato “in rosso” il seguente concetto: “Ogni situazione che potrebbe dar luogo all’apertura di un procedimento disciplinare, compresi i casi di violazione dell’obbligo di aggiornamento professionale, deve essere esaminata come caso a sé stante e che la sanzione disciplinare può eventualmente variare da un minimo (avvertimento) ad un massimo (sospensione/cancellazione dall’albo)”.

In conseguenza a ciò, ovviamente, la sanzione dovrà essere rapportata in maniera proporzionale alla gravità dell’obbligo professionale violato, tenendo conto di tutte le circostanze come la recidiva derivante dal ripetersi della violazione al Codice deontologico. Insomma occorre fare grande attenzione al corretto espletamento degli obblighi formativi professionali, pena il rischio addirittura, della cancellazione dall’albo.

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Redazione Tecnica

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