Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: le nuove previsioni

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Pressoché contestualmente all’entrata in vigore del d.m. 19 marzo 2015, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’Interno, ha diramato alcuni indirizzi applicativi sul medesimo decreto recante “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002” (pubblicato nella G.U. n. 70/2015 ed oggetto di successiva rettifica nella G.U. n. 123/2015).

In dettaglio, la circolare n. 12580 del 28 ottobre 2015, dopo aver ricordato che l’applicazione del nuovo decreto ministeriale riguarda parzialmente anche le strutture sanitarie non indicate al n. 68 dell’allegato I, d.P.R. 151/2011 e succ. mod. (ossia quelle non soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco), riepiloga opportunamente le scadenze per l’adeguamento di ciascuna struttura alle nuove previsioni della regola tecnica, distinguendo tra strutture che erogano prestazioni:
a) di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie compresa tra 500 e 1000 mq;
b) di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, con superficie maggiore di 1000 mq;
c) in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto.

Leggi anche l’articolo Prevenzione incendi: in G.U. la razionalizzazione delle Norme tecniche.

Sono state chiarite, inoltre, le modalità di computazione degli addetti antincendio, a loro volta differenziati in “addetti di compartimento” e “squadra antincendio”. Per agevolare le relative modalità di calcolo, infine, la circolare è corredata di una tabella esplicativa con una serie di esempi numerici.

Per completezza, si precisa che le norme tecniche oggetto dei chiarimenti ministeriali non dovrebbero essere interessate, ai sensi dell’art. 2, co. 1, d.m. 3 agosto 2015 (cd. Codice di prevenzione incendi), dall’applicazione del medesimo Codice pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 51 alla G.U. n. 192/2015.

di Andrea Ferruti

 

Prevenzione incendi – Le nuove norme tecniche del d.m. 3 agosto 2015

L’ebook presenta le novità introdotte dal d.m. 3 agosto 2015. Il decreto, frutto di un lungo processo di elaborazione da parte del Ministero, è orientato a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi mediante l’introduzione di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Una delle caratteristiche peculiari del nuovo testo è senz’altro quella relativa all’utilizzo di un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali. Questa agile Guida di aggiornamento analizza punto per punto il nuovo decreto ministeriale, strutturato in cinque articoli, con l’aggiunta di un corposo allegato tecnico. L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio con la necessaria gradualità. Tra i temi analizzati vanno segnalati l’approvazione e le modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi, l’impiego dei prodotti per uso antincendio ed il monitoraggio dell’applicazione delle norme tecniche. L’allegato tecnico è invece strutturato in quattro sezioni. Eccole elencate in sintesi:- Sezione G (Generalità) i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività;- Sezione S (Strategia antincendio): contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio;- Sezione V (Regole tecniche verticali): contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività;- Sezione M (Metodi): con la descrizione delle metodologie progettuali. Antonio Massimiliano Lommano, Ingegnere libero professionista, membro della Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano.

A. M. Lommano | 2015 Maggioli Editore

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Redazione Tecnica

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