Nuovo APE: distinzione tra edifici residenziali e non residenziali

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Il format da seguire per il nuovo APE è stato pubblicato nell’allegato B del decreto 26 giugno 2015 relativo all’adeguamento delle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. Tra i molti quesiti posti dai certificatori energetici al Ministero dello sviluppo economico, uno dei più frequenti è stato quello riguardante la distinzione tra edifici a destinazione d’uso residenziale e non residenziale all’interno della categoria E.1.

Tale indicazione deve essere posta nella prima pagina del format del nuovo APE, all’interno del riquadro evidenziato in rosso in figura.

Format nuovo APE (prima pagina allegato B, d.m. 26 giugno 2015)
Nuovo APE: la prima pagina del format per l’attestato di prestazione energetica (allegato B, d.m. 26 giugno 2015). Nel riquadro rosso e in quello azzurro le parti analizzate in questo articolo

La risposta degli esperti del Ministero è chiara. All’interno della categoria E.1 “Edifici adibiti a residenza e assimilabili”, in base alla classificazione degli edifici operata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993. Ciò che importa evidenziare è che, in tale categoria, non tutte le strutture si considerano a destinazione residenziale ai fini della redazione della nuova APE.

Per la compilazione dell’attestato di prestazione energetica, secondo quanto stabilito dalle nuove norme contenute nel decreto 26 giugno 2015 (Linee Guida APE), gli edifici nella categoria E.1 si dividono in “residenziali” e “non residenziali”.

Si considerano edifici non residenziali le sotto categorie E.1.(1) bis “Collegi, Conventi, Case di pena e Caserme” e E.1.(3) “Edifici adibiti ad albergo, pensione e attività similari”. Per tali tipologie di edifici andrà barrata la casella “Non Residenziale”.

Sono, invece, considerati a tutti gli effetti edifici a destinazione d’uso residenziali le sottocategorie E.1.(1) “Abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali” e E.1.(2) “Abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per le vacanze, fine settimana e simili”.

Altra domanda a cui hanno dato risposta gli esperti del MiSE è stata la seguente: i servizi di illuminazione e trasporto vanno considerati per tutti gli edifici non residenziali? (riquadro azzurro nell’immagine sopra)

Per quanto riguarda i servizi energetici da considerare a seconda della destinazione d’uso, si legge nelle FAQ del Ministero, si consideri che gli alberghi, le pensioni e attività similari rientrano nel “settore terziario”, per cui i servizi energetici di illuminazione e trasporto vanno considerati ai fini della prestazione energetica dell’edificio (cfr. definizione di “prestazione energetica di un edificio” contenuta nella legge 90/2013).

Inoltre il testo del decreto 26 giugno 2015, al capitolo 2, specifica che l’obbligo di determinazione dell’indice di prestazione per l’illuminazione degli ambienti è esteso anche per collegi, conventi, case di pena e caserme (appartenenti alla categoria E.1.(1)).

Quindi, anche se non esplicitamente detto, per analogia, si faccia lo stesso anche per il servizio di trasporto.

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Redazione Tecnica

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