Certificazione energetica: da domani in vigore i tre nuovi decreti

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Il momento è giunto: entrano ufficialmente in vigore nella giornata di domani (1° ottobre) i nuovi decreti in materia di certificazione energetica che introducono novità di rilievo. A mutare saranno le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, mentre si provvederà alla ridefinizione degli schemi e delle modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto.

I tre decreti sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 giugno: ecco una rapida sintesi in merito ai contenuti degli stessi.

1. Il primo decreto è quello inerente alla “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”: mediante tale decreto si definiscono in maniera puntuale le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, con riferimento anche alle prescrizioni ed ai requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari. Le misure di questo decreto si applicano gli edifici pubblici e privati, siano essi edifici di nuova costruzione o edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione.

2. Il secondo decreto in materia di “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici”: traccia gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori (nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica).

3. Il terzo decreto recante rubrica “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”: mira a favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari su tutto il territorio nazionale. Sono di fatto i margini disciplinari che definiscono il nuovo APE. L’attestazione ha una durata di dieci anni (quindi chi la ha già non la deve rifare), a meno che l’immobile sia stato sottoposto, dopo la compilazione del documento, a un intervento di ristrutturazione o di riqualificazione tale da averne modificato la performance energetica. In questo caso, terminati i lavori, l’attestato non ha più validità e se l’unità immobiliare viene ceduta in affitto o compravendita sarà da rifare.

Con la nuova norma si torna ovunque (eccetto che nelle province autonome) a una metodologia omogenea per definire le classi degli edifici. Le Regioni che avevano un proprio format per il rilascio dell’Ape si sono via via adeguate al modello nazionale, salvo mantenere in alcuni casi (come in Lombardia) un proprio software per la compilazione del documento (ricalcato su quello nazionale).

Per ulteriori info in materia leggi l’articolo del nostro blogger, l’Ing. Sebastiano Ciciriello, intitolato Nuovi decreti efficienza energetica: validi per tutti gli interventi.

Per un approfondimento di qualità sulle novità in materia di certificazione energetica (e per chiarire il quadro di legislativo di riferimento) Maggioli Editore propone il volume APE – Guida al nuovo Attestato di Prestazione energetica (III edizione aggiornata ai D.M. del 26 giugno 2015), scritto dall’Ing. Giovanna De Simone. Questa edizione aggiornata del testo intende illustrare al lettore quali sono gli obblighi e le disposizioni in vigore in tema di certificazione energetica, rispondendo alle seguenti, rilevanti domande:
– Come cambia il nuovo APE?
– Quali sono gli obblighi del soggetto certificatore?
– Quando è obbligatorio redigere l’attestato di prestazione energetica?

 

Redazione Tecnica

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