Impianti da rinnovabili: la VIA non assorbe l’autorizzazione paesaggistica

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Rilevante chiarimento da parte del TAR Puglia (sez. Bari, n. 1204 del 6 agosto 2015) in materia di autorizzazione unica agli impianti da fonti rinnovabili (ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003): i giudici amministrativi hanno affermato che, in tali circostanze, l’ok alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) non comprende l’autorizzazione paesaggistica. Quest’ultima autorizzazione, salvo leggi regionali di coordinamento, si configura sempre come atto autonomo a tutela dei beni culturali.

La VIA, insomma, non eliminerebbe “sic et simpliciter” la necessità di conseguire l’autorizzazione paesaggistica.

Il TAR ha, nel caso di specie, bocciato la tesi di un’impresa per cui la VIA positiva a tali progetti (a fonte eolica) include in automatico l’ok paesaggistico, dato che la VIA stessa, in base al Codice dell’Ambiente, “sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale”.

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Nello specifico della situazione concreta, i giudici hanno annullato lo stop all’impianto per l’abrogazione già disposta di una norma regionale che vietava tali opere su aree non vincolate dallo Stato, ed hanno contestualmente chiarito che per tutelare il paesaggio è la legge (il Codice dei beni culturali) “ad imporre l’attivazione di una speciale procedura, che si pone quale istituto di protezione ambientale posto a presidio dei valori di primario e indiscusso rilievo costituzionale e confluente nell’autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto a tutti i titoli legittimanti l’intervento in quanto diretto a verificarne la compatibilità con riferimento a beni paesaggistici oggetto di specifica e motivata tutela”.

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