Bonus 30% alberghi, è tuo solo se sei aperto dal 2012

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Il bonus del 30% per alberghi e strutture ricettive su ristrutturazioni, barriere architettoniche, efficienza energetica e arredi è un beneficio da usare in compensazione e per le spese del 2014 le regole per l’invio della richiesta arriveranno entro il prossimo 15 agosto, a ferragosto.

Il decreto legge 83/2014 ha introdotto il bonus in detrazione del 30% a favore degli alberghi che sostengono spese per il rilancio delle strutture. Il  bonus è concesso per le spese complessivamente sostenute dal primo gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.

Precisiamo che nella definizione di “strutture alberghiere”, non inclusi solo gli alberghi ma anche i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi e le altre strutture individuate come tali dalle norme regionali.

Per vedersi riconosciuto il bonus del 30% sugli alberghi, dal primo gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese le imprese devono presentare domanda via internet al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) apposita domanda. Solo una volta accettata la domanda il contribuente potrà godere dell’agevolazione.
Per il 2014, le modalità di invio della richiesta, che devono essere ancora individuate, comunque entro il 15 agosto, dallo stesso Mibact (60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo), ricalcheranno in linea di massima quelle previste per la digitalizzazione. Bisogna apettare l’attivazione della procedura telematica che permetterà l’invio della richiesta.

I 20 milioni di euro disponibili per il 2015 saranno assegnate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande. Il credito d’imposta rientra nel regime de minimis: chi chiede l’agevolazione deve indicare, nell’apposita dichiarazione, l’eventuale fruizione, nel presente periodo d’imposta e nei due precedenti, di altri aiuti de minimis.

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Bonus 30% per strutture alberghiere: chi può sfruttarlo

A proposito di chi usufruisce del bonus del 30% per le strutture alberghiere, ci sono alcuni paletti, decisamente non trascurabili:
– beneficiano dell’agevolazione solo le imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012;
– il credito d’imposta è valido solo per le strutture che rispettano caratteristiche precise. Cioè che: sono aperte al pubblico a gestione unitaria, con servizi centralizzati; forniscono alloggio, ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, nelle camere; che hanno un numero di camere per il pernottamento degli ospiti non inferiore a sette. Tali caratteristiche erano previste dal decreto attuativo del 7 maggio 2015 del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per quanto riguarda invece le spese agevolabili, il secondo comma dell’articolo 10 del Dl n. 83, prevede che vi rientrino non solo gli interventi di ristrutturazione edilizia individuati alle lettere b), c), e d), del primo comma dell’articolo 3 del Dpr n. 380 del 2001 (Testo unico dell’edilizia) – manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, interventi di ristrutturazione – ma anche:
– gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
– quelli volti a incrementare l’efficienza energetica,
– le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobili d’arredo, destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto anche degli interventi di “recupero” edile indicati in precedenza. Il decreto attuativo dello scorso 7 maggio ha fornito contiene un elenco esemplificativo dei beni che costituiscono “mobili d’arredo”.

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Il bonus 30% alberghistrutture alberghiere può essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, e deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i “mobili d’arredo”, per non far decadere l’agevolazione, l’impresa non deve cedere a terzi o destinare a finalità estranee all’esercizio d’impresa, i beni oggetto degli investimenti prima del periodo d’imposta successivo: quelli acquistati nel 2014 non dovranno “uscire” dall’impresa prima del 31 dicembre 2015.

Redazione Tecnica

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