La Buona Scuola è Legge, edilizia: ecco quali sono le principali novità

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La principale novità a beneficio dell’ edilizia scolastica della Buona Scuola diventata legge è la dote aggiuntiva che viene appostata al canale dei mutui Bei. La dotazione cresce, secondo la stima del Miur, di 200 milioni e passa così dai 900 milioni previsti dalla legge Stabilità 2014 a 1 miliardo e 100. L’impegno statale per ripagare i mutui trentennali con la Bei passa quindi da 40 milioni l’anno a 54 milioni l’anno in totale. Facilitato anche il meccanismo di trasmissione dei soldi dalla Bei agli enti locali.

Il centro studi dell’Ance calcola che queste la dotazione possa aumentare di 300 milioni.

Vanno aggiunti tutti i fondi non spesi derivanti dai vecchi programmi e che saranno investiti per la sicurezza nelle scuole: fondi del decreto legge n.185/2008 (articolo 20), la programmazione dei fondi coesione e sviluppo 2007-2013, i programmi Por, Poi e Pon (sempre ciclo 2007-2013).

Novità-bomba introdotta dal passaggio parlamentare della Buona Scuola, il concorso per selezionare i progetti di scuole innovative, con i fondi Inail (fino a 300 milioni), che prevede scadenze attuative dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Confermati 40 milioni di euro per il 2015 per la messa in sicurezza delle scuole. Gli interventi potranno essere cofinanziati degli enti locali proprietari. Lo Stato a pagherà gli interessi sul capitale investito dall’Inail. Anche in questo caso, le risorse potranno anche arrivare da fondi non spesi per vecchi programmi di edilizia scolastica e recuperati dalle regioni.

Altra novità importante della Buona Scuola per i Comuni, arrivata sempre con l’approvazione del ddl Buona Scuola alla Camera, è il fatto che l’obbligo i Comuni non capoluogo di aggregarsi o delegare a soggetti aggregatori per fare appalti slitta dal 1° settembre al 1° novembre.

La proroga riguarda l’articolo 23 ter, comma 1 del decreto 90/2014. Si sposta al primo novembre l’entrata in vigore dell’articolo 33 comma 3 bis del Codice appalti, quello in cui si dice che i Comuni non capoluogo consultare per forza soggetti aggregatori per appaltare beni e servizi.

Lo stesso articolo 23 ter prevede un’eccezione alla regola generale: i Comuni con meno di 10mila abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40mila euro. Anche questa eccezione risulta sospesa e i Comuni sotto i 10mila abitanti potranno continuare ad appaltare in maniera autonoma le loro gare, ancora per qualche mese.

E siamo alla sesta proroga consecutiva della norma.

Ma non finisce qui. Il decreto Buona Scuola porta altre novità. Eccole:
200 milioni di euro in più per i cantieri con mutui Bei;
300 milioni per le scuole innovative;
semplificazioni per alcune opere urgenti dello Sblocca Italia (scuole, rischio idraulico, antisismico, beni culturali): maturerà dopo 45 giorni il silenzio assenso per nulla osta, permessi e pareri. Le amministrazioni interessate potranno pronunciarsi solo prima dei 45 giorni. Dopo, si ha “esito positivo”. Beneficiano di questa novità anche interventi di: messa in sicurezza di edifici scolastici di ogni ordine e grado oltre a quelli dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (demolizione e ricostruzione compresi); mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; adeguamento alla normativa antisismica; tutela ambientale e del patrimonio culturale. Tutte le tipologie dell’articolo 9 del decreto legge 133/2014.

La Buona Scuola per l’edilizia scolastica si presenta come un testo che vuole innovare e riparare. Non dimentichiamo le proteste degli insegnanti e degli studenti, però. Anche se in un’altro settore, è sempre il decreto Buona Scuola. E rimane una riforma controversa.

Redazione Tecnica

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