Ecco cos’è la Legge Casa per il recupero dell’edilizia residenziale

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Si chiama Legge Casa, definisce i criteri per la formulazione di un programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale ed è stata firmata dai ministri interessati. Si tratta dal decreto 97 del 16 marzo 2015 che attua l’articolo 4 della legge sul Piano casa (decreto legge n.47/2014, convertito con Legge 80/2014).

All’interno del decreto sono presenti i criteri per la formulazione di un programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base a:
rapida assegnazione degli alloggi non utilizzati per assenza di interventi di manutenzione;
riduzione dei costi di conduzione degli alloggi da parte degli assegnatari e dei costi di gestione da parte degli enti gestori mediante l’adeguamento e il miglioramento impiantistico e tecnologico degli immobili e degli alloggi, con particolare riferimento alla prestazione energetica;
trasformazione tipologica degli alloggi per tenere conto delle nuove articolazioni della domanda abitativa conseguente alla trasformazione delle strutture familiari, ai fenomeni migratori, alla povertà e marginalità urbana;
adeguamento statico e miglioramento della risposta sismica.

 

Due sono le linee che verranno seguite per la Legge Casa:

1) gli interventi di non rilevante entità: finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante lavorazioni di manutenzione e di efficientamento. Ai fini del decreto si considerano di non rilevante entità gli interventi di importo inferiore a 15.000 euro da realizzarsi entro 60 giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanziamento, da adottare entro 30 giorni dalla data di comunicazione di avvenuta registrazione del decreto ministeriale di ammissione a finanziamento.

Destinati agli interventi di non rilevante entità sono 67,9 milioni di euro (di cui all’art. 4, comma 6 della Legge Casa).

2) gli interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria: gli alloggi recuperati sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali individuate dall’art. 1, comma 1, della legge n. 9/2007, a condizione che i soggetti appartenenti a tali categorie siano collocati utilmente nelle graduatorie comunali per l’accesso agli alloggi, ai sensi dell’art. 4, comma 4 della legge n. 80/2014.
Per quanto riguarda invece gli interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria, essi vanno attuati mediante la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento, comulativamente ammissibili a finanziamento nel limite di 50.000 euro per alloggio:

efficientamento energetico degli edifici: miglioramento dei consumi di energia e l’innalzamento di almeno una classe della prestazione energetica o riduzione di almeno il 30% dei consumi registrati nell’ultimo biennio;
– messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico;
– rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali nocivi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.;
– eliminazione delle barriere architettoniche;
manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’organismo abitativo e su quelle di pertinenza;
frazionamenti e accorpamenti, anche con rinnovo e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici.

 

Sono destinati agli interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria 30 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 40 milioni per il 2018, nonché quelle derivanti da revoche pari in totale a 270,431 milioni, al netto dell’accantonamento pari allo 0,05% (articolo 3 del decreto interministeriale).

Redazione Tecnica

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