DIA in edilizia: gli interventi realizzabili e le competenze delle Regioni

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A seguito delle novità introdotte dall’art. 17, co. 1, lett. m) dello Sblocca Italia (legge 11 novembre 2014, n. 164) sono state apportate notevoli modifiche agli interventi realizzabili con la denuncia di inizio attività (DIA in edilizia), atto disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia (d.P.R. 380/2001).

Gli interventi realizzabili tramite DIA
Ecco pertanto gli interventi realizzabili ora tramite denuncia di inizio attività (alternativa al permesso di costruire).
ristrutturazione edilizia;
ristrutturazione urbanistica disciplinata da piani attuativi comunque denominati;
nuova costruzione disciplinata da piani attuativi comunque denominati;
– accordi negoziali aventi valore di piano attuativo;
– nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali;
– interventi previsti da norme specifiche;
interventi individuati dalle Regioni.

Per ulteriori informazioni leggi anche l’articolo La denuncia di inizio attività dopo il decreto Sblocca Italia.

Focus sulle Regioni
Proprio partendo dall’ultima voce menzionata risulta interessante analizzare gli interventi realizzabili con la denuncia di inizio attività secondo la discrezione delle Regioni. Tali interventi possono infatti essere incrementati oppure limitati da parte delle Regioni, nell’ambito della propria autonomia legislativa in materia di edilizia ed urbanistica.

In tale ambito possono pertanto essere realizzati, mediante denuncia di inizio attività, gli ulteriori interventi edilizi individuati dalle Regioni mediante le relative leggi regionali. Per queste Regioni, ai sensi dell’art. 22, co. 4, del Testo Unico dell’Edilizia, è fatta comunque salva la facoltà di poter effettuare le seguenti attività:
1. Individuare ulteriori interventi realizzabili mediante denuncia di inizio attività;
2. Limitare le opere realizzabili mediante la denuncia di inizio attività;
3. Stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica.

 

Redazione Tecnica

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