Completamento funzionale delle opere abusive, questo sconosciuto

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La domanda di sanatoria ai sensi dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, presuppone il completamento funzionale delle opere abusive prima del 31 dicembre 1993. Ma cosa si intende per completamento funzionale? A questa domanda si sono avvicendate risposte e interpretazioni di ogni genere.

Cosa si intende per completamento funzionale delle opere abusive?

Cerchiamo di fare chiarezza sull’argomento attraverso la legislazione di riferimento e la giurisprudenza di merito.

In un caso similare, il Comune – sul presupposto che, dalla documentazione fotografica prodotta, si rileverebbe che l’opera abusiva non sarebbe stata ultimata, mancando il solaio di copertura – ha respinto la domanda e, a norma dell’art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ha ingiunto la demolizione del manufatto.

La norma di riferimento per il completamento funzionale delle opere abusive è l’articolo 31 della legge n. 47 del 1985 che, nel consentire la sanatoria delle opere abusive ultimate entro una certa data, stabilisce che “si intendono ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente”.

Per costante giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha stabilito che il completamento funzionale delle opere abusive richiede anche il completamento della copertura (Consiglio di Stato, Sezione V, 19 ottobre 2011, n. 5625; Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 febbraio 2012, n. 683).

Secondo i rilievi effettuati dal funzionario responsabile del Comune “risultano solo appoggiate sulle murature perimetrali le parti componenti il solaio, vale a dire pignatte in laterizio e travetti in c.a. precompresso, mancando il getto del calcestruzzo e la conseguente impermeabilizzazione”.

Questi rilievi dimostrano che la copertura del manufatto non era stata completata e rendono superflua qualunque istruttoria volta ad acquisire la pratica di sanatoria, poiché non confortano, ma – nella parte in cui dichiarano il mero appoggio alle pareti di elementi strutturali e la mancanza della gettata di calcestruzzo dimostrano che l’opera abusiva non può considerarsi completata.

La comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della legge n. 241 del 1990, non è dovuta nel caso di procedura iniziata a istanza di parte, come nel caso di specie (Consiglio di Stato, Sezione V, 24 luglio 2014, n. 3928).

Per il completamento funzionale delle opere abusive neppure è dovuta la comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della medesima legge, quando il procedimento abbia inizio su istanza di parte e sia connotato da specialità (Consiglio di Stato, Sezione VI, 17 dicembre 2013, n. 6042).

Mario Di Nicola

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