Risparmio energetico, da domani cambiano le regole: ecco in che modo

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Sono attesi per la giornata di domani all’esame della Conferenza unificata due decreti provenienti dal ministero dello Sviluppo in materia di prestazione energetica degli edifici. Si tratta più precisamente del decreto c.d. “Requisiti Minimi” (atteso all’approvazione definitiva) e delle nuove linee guida per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici (su quest’ultimo non vi è ancora la certezza assoluta dei tempi).

È quindi tempo di grandi cambiamenti  in materia di risparmio energetico, secondo le previsioni del d.lgs. 192/2005 (modificato dalla legge 90/2013) ed in piena attuazione della direttiva europea 2010/31/UE.

Ecco i principali cambiamenti apportati da questi importanti provvedimenti.

1. Requisiti Minimi
Il primo decreto (“Requisiti Minimi”) stabilisce i criteri e fissa le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, precisando quali strumenti di calcolo possono essere utilizzati, previa verifica e validazione da parte del Comitato Termotecnico Italiano. A tal riguardo viene in particolare creata la nozione di “edificio di riferimento”: si tratta di un edificio identico per sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti a quello definito dall’Appendice A all’allegato 1 al decreto. Proprio a tale edificio va parametrato l’edificio reale per cui il tecnico sceglie materiali adatti ed idonei a raggiungere la medesima prestazione energetica.

La prestazione energetica dell’edificio reale non dovrà risultare inferiore a quella calcolata sull’edificio di riferimento. Sarà compito del progettista raggiungere tale obiettivo mediante la previsione di componenti edili e impiantistici adatti.

Per approfondire il tema dell’APE leggi l’articolo Attestato di Prestazione Energetica, le sanzioni per chi non ha l’APE.

2. Linee Guida APE
Il secondo decreto è quello relativo alle linee guida nazionali per l’attestato di certificazione energetica (che va a sostituire il decreto dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009).

Tra le novità più importanti in esso contenute c’è sicuramente la previsione di modalità di classificazione energetica degli edifici energetica uniformi su tutto il territorio nazionale, oltre ad un modello di attestazione della prestazione energetica unico anch’esso.

Le Regioni che hanno già provveduto a recepire la direttiva 2010/31 con proprio strumento regionale sono invitate a intraprendere misure atte a garantire un graduale adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica: il termine temporale per ottemperare a ciò ammonta a 2 anni dall’entrata in vigore del decreto.

Vengono inoltre previste 10 classi: la classe migliore (A4) richiede una prestazione EP inferiore a 0,4 EPgl, nr, Lst (2019/2021), mentre la peggiore (G) è assegnata agli edifici con prestazione EP maggiore di 3,5 EPgl, nr, Lst (2019/2021). La prestazione energetica viene pertanto espressa in termini di energia primaria non rinnovabile per la fornitura dei servizi presenti nell’edificio; inoltre la classificazione si configura come funzione del rapporto fra la prestazione energetica dell’edificio e quella dell’edificio di riferimento prevista per gli anni 2019/2021.

Redazione Tecnica

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