Prestazioni occasionali professionisti: il chiarimento dal CNI

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La pubblicazione della circolare del CNI n. 448 intitolata “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali” ha suscitato, nel corso delle ultime settimane, diversi quesiti e richieste di precisazione da parte degli iscritti. In questo senso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha voluto immediatamente diradare le potenziali incomprensioni generate, mediante la pubblicazione di chiarimenti ufficiali.

La Nota di chiarimento del CNI
Lo stesso Consiglio Nazionale ha ritenuto necessario dare massima diffusione a questi chiarimenti: interpretazioni erronee date al contenuto del documento, infatti, hanno fatto sì che lo stesso venisse inteso come strumento di allargamento della possibilità di svolgimento del lavoro occasionale, in concomitanza di lavoro dipendente, senza limiti di tempo, di costo e di possesso di partita IVA.

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La Nota di chiarimento emessa dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri sottolinea con evidenza il seguente concetto: l’iscritto all’Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolga lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente. Qualora tali condizioni siano presenti contemporaneamente, allora non scatta l’obbligo di disporre di partita IVA.

Per approfondire il tema consulta l’articolo Ingegneri dipendenti e prestazioni senza Partita IVA: il CNI chiarisce la questione.

Domande e risposte
All’interno della Nota di chiarimento vengono esplicitati e precisati i requisiti appena citati in ordine alle caratteristiche della prestazione effettuata. Ed inoltre vengono forniti dieci quesiti risolti relativi alle domande più frequenti in seno alla categoria con riferimento specifico alle prestazioni di lavoro occasionale.

Se non lo hai già fatto consulta qui il testo della Nota di chiarimento.

Redazione Tecnica

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