Sblocca Italia, abitazioni in locazione: ecco le regole per ottenere gli incentivi

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Con le norme di semplificazione edilizia del Decreto Sblocca Italia, di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono state previste ingenti misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione.

L’articolo 21, dello Sblocca Italia ha introdotto misure incentivanti per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato tali interventi.

Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
La deduzione in argomento spetta anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attività commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori.

Per il diritto alla deduzione in questione, in base allo Sblocca Italia devono essere osservate le seguenti condizioni:

– l’unità immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori, deve essere destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;

– lo Sblocca Italia impone che l’unità immobiliare medesima debba essere a destinazione residenziale, e non classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

–  l’unità immobiliare non deve essere ubicata nelle zone omogenee classificate E “agricole, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;

– l’unità immobiliare, secondo lo Sblocca Italia, deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;

– il canone di locazione non deve essere superiore a quello definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

– lo Sblocca Italia impone che non debbano sussistere rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.

Queste, dunque, tutte le novità per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione contenute nello Sblocca Italia.

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Mario Di Nicola

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