Microcredito, per i professionisti è solo un modo per aumentare i debiti

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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto recante Disciplina del microcredito, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385″ (estremi: Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176 sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 dell’1 dicembre 2014).

Ce n’è anche per i professionisti.

Rientrano infatti nel microcredito le attività utili a sostenere l’avvio e lo sviluppo di un lavoro autonomo o di microimpresa, individuale, in forma di associazione, società di persone, srl semplificata o società cooperativa.

Nel microcredito sono incluse le attività volte a promuovere l’inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. Sono esclusi i finanziamenti a lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità; imprese più grandi delle dimensioni indicate dall’articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Ma soprattutto: la novità più interessante del microcredito è…
Il finanziamento microcredito è finalizzato anche (tra le altre cose) al pagamento di corsi di formazione per alzare il livello della qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali di: lavoratori autonomi, imprenditori e relativi dipendenti. I finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci

Il microcredito per la formazione, così formulato per i professionisti, appare solo come un nuovo modo per indebitarsi (trattandosi di “credito”, quei soldi sono da restituire allo Stato…).

Redazione Tecnica

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