Sblocca Italia, la manutenzione straordinaria dopo l’approvazione della Camera

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La manutenzione straordinaria, ovvero l’80% degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, ha subito una considerevole sferzata della disciplina che ne regola le procedure, con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “decreto Sblocca Italia”.

Nello Sblocca Italia la progettazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria, così come definita dall’articolo 3, comma 1, lett. b),del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è disciplinata dall’articolo 6, comma 2, lett. a) del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.

Con il decreto Sblocca Italia è stata ampliata la sfera degli interventi di manutenzione straordinaria, infatti, ora con la comunicazione inizio lavori si possono effettuare anche gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.

Vediamo in dettaglio le nuove procedure per la realizzazione degli interventi edilizi realizzabili mediante la comunicazione di inizio lavori asseverata, a seguito delle modifiche introdotte di recente dal citato decreto legge n. 133 del 2014.

Secondo lo Sblocca Italia prima della presentazione della comunicazione inizio lavori asseverata l’interessato può richiedere allo sportello unico per l’edilizia di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione.

Lo sportello unico comunica tempestivamente all’interessato l’avvenuta acquisizione degli atti di assenso. Se tali atti non vengono acquisiti entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, si applica la procedura della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Nota dolente dello Sblocca Italia è l’introduzione del contributo di costruzione anche per gli interventi di manutenzione straordinaria, poiché nella precedente legislazione nazione tali interventi non erano ricompresi tra quelli soggetti al previo versamento del contributo di costruzione, benché alcune regioni lo avessero già inserito nel proprio ordinamento giuridico.

Infatti, il decreto legge n. 133 del 2014, ha stabilito che per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione.

Nel testo dello Sblocca Italia approvato di recente nell’Aula di Montecitorio con voto di fiducia sulla legge di conversione del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, è stato meglio specificato quali sono i casi di manutenzione straordinaria assoggettati al previo versamento del contributo di costruzione, commisurato alle sole opere di urbanizzazione che, quindi, devono comportare un aumento del carico urbanistico e, purché, ne derivi un aumento della superficie calpestabile.

Con tale modifica, evidentemente, si è pensato di aver chiarito tutti gli aspetti procedurali e normativi circa l’onerosità della manutenzione straordinaria, ma è proprio così?

No di certo! Restano sicuramente i dubbi circa i casi di aumento del carico urbanistico e quelli da cui possa derivare un aumento della superficie calpestabile.

Nel caso di aumento del carico urbanistico ci viene incontro le numerose sentenze giurisprudenziali che asseriscono esservi aumento di carico urbanistico nei casi di suddivisione di unità immobiliari, anche se non si comprende quale aumento possa derivare da due unità immobiliari da 50 mq. ciascuna, anziché una da 100 mq. (considerando anche gli standard urbanistici che stabiliscono la superficie minima per ogni abitante, il numero degli abitanti equivalenti rimane invariato).

Mentre, nel caso di aumento della superficie calpestabile, la riflessione è maggiormente acuta se consideriamo che la manutenzione straordinaria non permette di realizzare ampliamenti delle unità immobiliari. Quindi viene da pensare che l’aumento di superficie calpestabile possa derivare esclusivamente dalla modifica (eliminazione e/o aggiunte) di tramezzature interne, o semplicemente dall’apertura di una nuova porta, ma questo incide per circa mq. 0,40 nel primo caso e per mq. 0,09 nel secondo caso, ovvero su di una unità immobiliare di mq. 100,00 incide per una percentuale di gran lunga inferiore all’unità (inferiore all’1%).

Se si considera che ai sensi dell’articolo 17, comma 3, lettera b), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione ed ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari, è lampante una disparità di trattamento tre le due opere di intervento.

Sorgono pertanto dubbi sia sull’opportunità di un nuovo carico tributario nella legislazione nazionale, sia sulle procedure applicative che non dispone in merito né demanda alle singole regioni di provvedere in merito e, di conseguenza, restiamo in attesa delle decisioni dell’Aula del Senato della Repubblica di Palazzo Madama, nella speranza che il “giudizio” prevalga su ogni cosa.

Continuiamo a seguire l’iter dello Sblocca Italia, la cui legge di conversione deve arrivare in Gazzetta entro il 10 novembre 2014.

Mario Di Nicola

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