I modelli semplificati per la documentazione di cantiere: le novità in tema di sicurezza

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Tra le tante manovre che il governo Renzi ha apportato negli ultimi mesi, basti ricordare la Riforma sulla PA, lo “Sbocca Italia” ecc., vi è anche quello attuativo comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2014, decreto interministeriale del 9 settembre 2014, ossia DL 69/2014 art. 32 comma 1 lett. h), concernente l’introduzione dei Modelli semplificati per la documentazione di cantiere relativamente al Piano Operativo di Sicurezza (POS), Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), del Fascicolo dell’Opera (FO) e del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).

Con tale introduzione non si va a modificare quanto interamente previsto in materia di adempimenti di legge obbligatori, di cui al Titolo IV del DLGS n. 81/2008 e del DLGS 163/2006, “il datore di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, il coordinatore per la sicurezza e l’appaltatore o il concessionario possono facoltativamente predisporre i piani di sicurezza utilizzando i modelli semplificati in allegato al Decreto”, ma ad introdurre per il settore edile, il nuovo articolo 104-bis (1), al capo I del Titolo IV del TU 81/2008.

L’elaborazione da parte del Ministero del lavoro in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della salute, ha portato alla redazione di un decreto che:

– è composto da cinque articoli;

– è munito del previsto parere della Commissione consultiva per la salute e la sicurezza sul lavoro;

– ha acquisito l’intesa della Conferenza per i rapporti fra Stato e Regioni il 12 giugno 2014.

Il decreto è articolato da quattro allegati che rispettivamente contengono:

– il modello semplificato del POS (Allegato I);

– il modello semplificato del PSC (Allegato II);

– il modello semplificato del PSS (Allegato III);

– il modello semplificato del FO (allegato IV);

Modelli che non sono altro che dei contenitori uniformati all’interno dei quali, le persone a cui compete l’obbligata elaborazione , inseriscono le informazioni necessarie e conformi alle finalità per cui sono previste.

Il Ministero si riserva 24 mesi, duranti i quali provvederà al monitoraggio della applicazione dei modelli rielaborandone eventualmente i contenuti.

Relativamente all’Allegato 1, in base a quanto scritto nella premessa, “la sua redazione deve essere improntata ai criteri di semplicità, brevità e in modo da garantire:

a) la completezza;

b) e l’idoneità quale strumento di pianificazione degli interventi di prevenzione in cantiere, l’indicazione di misure di protezione e dei dispositivi di prevenzioni individuali (Dpi), le procedure per l’attuazione delle misure di realizzazione ed i ruoli che vi devono provvedere” .

Nei restanti campi di compilazione del modello vanno:

– inseriti i dati identificativi dell’impresa con l’indicazione dei dirigenti e dei preposti, del RSPP, del MC e del RLS.

– inserite le informazioni riguardanti l’organizzazione del servizio di pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori (nomi degli incaricati con le specifiche mansioni per la gestione delle emergenze), il numero e le qualifiche dei lavoratori operanti nei cantieri (specifica deve risultare l’indicazione di eventuali lavoratori autonomi che operano per l’impresa).

– specificati, per ciascun lavoratore l’informazione, la formazione e l’addestramento ricevuti, quali risultano dagli attestati dichiarati dall’impresa;

– raccolti i dati sulla tipologia delle lavorazioni svolte nel cantiere, le relative misure di prevenzione dai rischi e le modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.

Note
1. TU 81/2008 maggio 2014 art 104-bis integrante il già art. 104 “Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili”.

Francesco Davino

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