Interventi sui beni culturali, c’è chi può e chi non può

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Sono stati individuati i professionisti che possono eseguire gli interventi sui beni culturali. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 8 agosto 2014, infatti, è stata pubblicata la Legge 22 luglio 2014, n. 110 (“Modifica al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti dei beni culturali, e istituzione di elenchi nazionali dei suddetti professionisti”).

La legge è già in vigore, dal 23 agosto scorso.

Viene introdotto nel Codice dei beni culturali e del paesaggio l’articolo 9-bis “Professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali” che di fatto recita così:

In conformità a quanto disposto dagli articoli 4 e 7 e fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonchè quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del presente codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale”.

Già in luglio era stato stabilito, tramite sentenza del TAR Veneto, che solo gli architetti, e non gli ingegneri, potevano eseguire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e della direzione lavori di ristruttureazione di un edificio storico. Il nocciolo della questione oggetto della decisione dei giudici è stato quello di verificare la legittimità di decisioni amministrative che ammettono o escludono da questi compiti i professionisti appartenenti alla categoria degli ingegneri. La questione era stata risolta dal Consiglio di Stato, che aveva chiesto l’intervento della Corte di Giustizia europea. Puoi approfondire, se trovi interessante l’argomento.    

Tornando al nuovo articolo 9 bis, al suo interno si stabilisce che vengono istituiti – presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – gli elenchi nazionali degli archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell’arte, che possiedono i  requisiti che li attestano come professionisti che possono intervenire sui beni culturali.

Gli elenchi
Il Ministro deve stabilire con un decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, le modalità e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi nazionali e quelle per la tenuta degli stessi elenchi nazionali in collaborazione con le associazioni professionali. Gli elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Mibact, e non sono albi professionali, vale a dire che l’assenza dei professionisti dagli elenchi non preclude la possibilità di esercitare la professione.

E ci mancherebbe, aggiungo.

Redazione Tecnica

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