Bonifiche siti contaminati: si snelliscono le procedure

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Il decreto legge 91/2014 (il cosiddetto Decreto Competitività, fuoriuscito dallo spacchettamento della grande Riforma della Pubblica Amministrazione) è entrato in vigore lo scorso 24 giugno ed al suo interno, nella molteplicità di materie che ne affollano il contenuto, stabilisce novità interessanti per quello che riguarda la materia delle bonifiche e della messa in sicurezza dei siti contaminati.

Bonifiche più rapide, semplici ed efficienti, oltre a maggiore responsabilizzazione degli operatori privati: questo il senso intimo delle norme inerenti a questo rilevante tema. Ma andiamo ad osservare con maggiore attenzione queste innovazioni procedurali.

1. Bonifiche: inversione degli schemi procedurali ordinari
Nel caso di bonifica di un sito contaminato il soggetto interessato potrà (volendo procedere in maniera rapida al recupero ambientale della propria area) presentare direttamente agli enti un progetto di intervento volto a raggiungere i valori tabellari di legge riferiti alla specifica destinazione d’uso del sito. Attraverso tale procedura non sarà più necessario pertanto “caratterizzare” preliminarmente il sito sotto la supervisione delle autorità: ma sarà possibile raccogliere le informazioni per predisporre la bonifica in maniera autonoma. La cosiddetta caratterizzazione del sito in contraddittorio con l’Arpa sarà effettuata solo al termine dell’intervento per verificare il raggiungimento degli obiettivi, come una sorta di certificazione successiva di avvenuta bonifica.

In materia di bonifiche, nel mese di settembre si tiene a Ferrara l’edizione numero otto della manifestazione RemTech: per saperne di più leggi l’articolo Bonifiche siti contaminati: RemTech 2014 guarda all’internazionalizzazione.

2. Procedura semplificata
Vengono imposti specifici termini entro cui la procedura deve giungere a completamento: la Regione (o i Comuni delegati) sarà tenuta a convocare la conferenza di servizi per valutare il progetto di bonifica entro 30 giorni dalla sua ricezione ed il progetto dovrà essere approvato nei successivi 90 giorni. I complessivi lavori di bonifica autorizzati dovranno essere completati dall’operatore entro il termine di 12 mesi (con possibile proroga di ulteriori 6 mesi). Decorso inutilmente il termine, l’operatore perde il beneficio della procedura semplificata e si spalancano le porte della procedura ordinaria. I benefici della procedura semplificata potranno essere applicati sia ai siti normali che a quelli di interesse nazionale gestiti dal Ministero dell’Ambiente.

Innovazioni legislative di peso quelle introdotte dal Decreto Competitività: si auspica che gli eventuali ritardi burocratici che spesso affliggono gli enti non contribuiscano a compromettere il corretto delinearsi delle semplificazioni introdotte.

Redazione Tecnica

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