Direttiva efficienza energetica, gli allegati (mancanti) arrivano in Gazzetta

Scarica PDF Stampa

Il 21 luglio è stato pubblicato in Gazzetta il decreto relativo al recepimento della Direttiva sull’efficienza energetica. Ieri, 24 luglio 2014, è arrivato invece in Gazzetta Ufficiale l’avviso di rettifica relativo al decreto stesso (dlgs 4 luglio 2014, n. 102), con il quale sono stati pubblicati gli otto allegati che mancavano nel testo del D.Lgs. n. 102/2014.

Scarica gli allegati alla Direttiva sull’efficienza energetica.

Il decreto stabilisce le misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica per conseguire l’obiettivo nazionale di risparmio energetico. Il decreto è entrato in vigore il 19 luglio 2014. Qui trovi il testo integrale del Decreto di recepimento Direttiva efficienza energetica. Per approfondire i contenuti del Decreto, leggi l’articolo.

In merito alla pubblicazione degli allegati al D.Lgs. 102 c’è stata anche un’importante interrogazione al Senato, poiché la loro mancanza comportava l’inapplicabilità della norma. L’interrogazione chiedeva quindi di sapere quali sarebbero state le modalità e i tempi entro i quali il Governo intendesse pubblicare gli allegati. La rettifica pubblicata ieri giustifica l’assenza con l’espressione “mero errore materiale”.

Dunque, ecco arrivati gli allegati.

Tra questi, ci sembra particolarmente interessante il terzo, quello sul “Potenziale dell’efficienza per il calore e il raffreddamento”. Eccone il testo

1. La valutazione globale del potenziale nazionale di riscaldamento e raffreddamento di cui all’articolo 10, comma 1, deve comprendere:
a) una descrizione della domanda di riscaldamento e raffreddamento;
b) la previsione di come la domanda evolverà nei successivi dieci anni;
c) una mappa del territorio nazionale che indichi, proteggendo nel contempo le informazioni sensibili sul piano commerciale:

i) i punti in cui esiste una domanda di riscaldamento e raffreddamento, individuando:
— comuni e agglomerati urbani con un coefficiente di edificazione di almeno 0,3;
— zone industriali con un consumo annuo totale di riscaldamento e raffreddamento superiore a 20 GWh;
ii) le infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento esistenti o in fase di progetto;
iii) i possibili punti per la fornitura di riscaldamento e raffreddamento, tra cui:
— gli impianti di produzione di energia elettrica con una produzione annua totale superiore a 20 GWh;
— gli impianti di incenerimento dei rifiuti;
— gli impianti di cogenerazione esistenti e in fase di progetto che usano tecnologie di cui all’allegato I e gli impianti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento;

d) l’individuazione della domanda di riscaldamento e raffreddamento che potrebbe essere soddisfatta mediante la cogenerazione ad alto rendimento, compresa la micro-cogenerazione residenziale, e mediante il teleriscaldamento e il teleraffreddamento;
e) l’individuazione dei potenziali per aumentare la cogenerazione ad alto rendimento, mediante tra l’altro l’ammodernamento degli impianti industriali e di generazione o di altri impianti che generano calore di scarto o la costruzione di nuovi impianti;
f) l’individuazione del potenziale di efficienza energetica delle infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento;
g) la quota della cogenerazione ad alto rendimento, i potenziali individuati e i progressi compiuti;
h) una stima dei possibili risparmi di energia primaria.

2. Ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’art. 10 del presente decreto, il Ministero dello sviluppo economico, se del caso, elabora proposte per:
i) aumentare la quota di cogenerazione nella produzione di riscaldamento, raffreddamento ed energia elettrica;
ii) sviluppare infrastrutture di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti mediante sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e/o uso di riscaldamento e raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile;
iii) promuovere l’installazione dei nuovi impianti di generazione di energia elettrica e degli impianti industriali che producono calore di scarto in siti nei quali possa essere recuperato il massimo del calore di scarto disponibile per soddisfare la domanda effettiva o attesa di riscaldamento e raffreddamento;
iv) promuovere l’ubicazione delle nuove zone residenziali o dei nuovi impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi in aree dove il calore di scarto disponibile, in base a quanto evidenziato nella valutazione globale, possa contribuire a soddisfarne la domanda di riscaldamento e raffreddamento. Ciò potrebbe includere proposte a favore del raggruppamento di diversi impianti singoli nello stesso sito con l’obiettivo di garantire un equilibrio ottimale tra domanda e offerta di calore e raffreddamento;
v) promuovere il collegamento degli impianti di generazione di energia elettrica, degli impianti industriali che producono calore di scarto, degli impianti di incenerimento dei rifiuti e di altri impianti di termovalorizzazione alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
vi) promuovere il collegamento delle zone residenziali e degli impianti industriali che consumano calore nei loro processi produttivi alla rete locale di teleriscaldamento o teleraffreddamento;
vii) introdurre misure di sostegno pubblico per il riscaldamento e il raffreddamento nel bilancio pubblico annuo e l’individuazione dei potenziali elementi di aiuto, senza che ciò pregiudichi la notifica distinta dei regimi di sostegno pubblico ai fini della valutazione degli aiuti di Stato.

Il decreto legislativo di recepimento della Direttiva efficienza energetica prevede molte novità per le pubbliche amministrazioni, le aziende, i privati e i condomini.

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento