Varianti in corso d’opera: le nuove procedure da seguire

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Da qualche giorno è stata apportata una modifica alle varianti in corso d’opera, ossia di quelle anomalie che si possono riscontrare nella fase di costruzione e che sono disciplinate dall’art. 25 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m.i., dall’art. 134 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 e dagli artt. 10, 11 e 12 del DM 19 aprile 2000, n. 145 “le varianti in corso d’opera sono ammesse, sentiti il progettista e il Direttore Dei Lavori nei seguenti casi”:

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative; come ad es. l’introduzione di una normativa tecnica nuova successiva alla pubblicazione del bando di gara, comporta la necessità di adeguare l’originario progetto;

b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento (prima possibilità ricompresa sotto la lettera b) che subordina al regolamento solo la definizione delle modalità di accertamento della condizione e non l’efficacia della medesima. Non si applica a questo tipo di variante la condizione del divieto all’aumento dei costi imposta dalla lettera b) con la conseguenza che non vi sono limiti di importo ai maggiori lavori: il divieto all’aumento dei costi si riferisce solamente alla seconda ipotesi della stessa lettera b) o anche per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale (seconda possibilità). Affinché tale fattispecie ricorra è necessario che concorrano diverse condizioni;

c) Nei casi previsti dall’art. 1664, secondo comma del codice civile ( definita come sorpresa geologica); ipotesi introdotta dalla Legge n. 216/95 e si verifica quando si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore;

d) Per errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione; considerando errore o omissione di progettazione, in base al comma 5-bis dell’art. 25 l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, ecc..

e) Per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto, nel 5% dell’importo contrattuale e con copertura nello stanziamento già previsto per l’intervento (comma 3, secondo e terzo periodo).

Tale cambiamento riguarda esclusivamente quelle di cui al comma 1, lettere b), c) e d), dell’art. 132 del DLGS del 12 aprile 2006 n.163 sopra citati relativamente alle procedure da seguire e ai documenti da consegnare; di fatto consultando l’art. 37 del DL n.. 90/2014 “le varianti  in corso d’opera di cui al comma lettere b), c) e d) dell’ art. 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 sono trasmesse, unitamente al progetto esecutivo, all’atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento, all’Autorità nazionale anticorruzione  e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche entro trenta giorni dell’approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza”.

Il presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il comunicato del 16 luglio 2014 ha reso nota la documentazione da consegnare nella realizzazione delle opere pubbliche, da parte delle Stazioni Appaltanti per ciascuna variante in corso d’opera, al fine di consentire alla stessa ANAC di effettuare le valutazioni e adottare gli eventuali provvedimenti di competenza:

– la relazione del responsabile del procedimento;

– il quadro comparativo di variante;

– l’atto di validazione;

– e il provvedimento definitivo di approvazione;

non dimenticando di inoltrare il numero del codice identificativo di gara (CIG), ed essere disponibili ad integrare, nel caso in cui gli uffici dell’Autorità lo richiedano, la documentazione progettuale.

Documentazione che deve essere inviata impiegando la posta elettronica certificata (PEC), ove possibile, all’indirizzo PEC protocollo@pec.avcp.it entro 30 giorni dall’approvazione delle modifiche al progetto iniziale da parte della Stazione Appaltante. In caso di ricorso alla posta ordinaria, i documenti andranno spediti all’indirizzo: “Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma.”

Per agevolare le operazioni, nell’oggetto è preferibile riportare la dicitura “Trasmissione all’ANAC delle varianti in corso d’opera ex art.37 del DL n. 90/2014 – cig.appalto n.”.

Ricordiamo ai nostri lettori che sul tema della Direzione Lavori si può consultare anche la nostra Pagina Speciale Dossier Direzione Lavori

Francesco Davino

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