Attestato di Prestazione Energetica, le sanzioni per chi non ha l’APE

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Recentemente il Consiglio nazionale del Notariato ha aggiornato la Guida Operativa 2014 alla certificazione energetica degli edifici (studio n. 657/2013/C). In un post precedente abbiamo esaminato insieme i vari obblighi relativi all’attestato di prestazione energetica, focalizzando l’attenzione sui casi in cui è obbligatorio che un immobile abbia l’APE, a prescindere dal fatto che la sua proprietà venga trasferita a un soggetto terzo (a titolo oneroso, tramite una compravendita o a titolo gratuito, tramite una donazione).

Ma cosa succede se il proprietario di un immobile che ha l’obbligo di avere l’APE non rispetta le prescrizioni di legge?

Ricordiamo ai nostri lettori che è disponibile anche il nostro utilissimo Prontuario alla Gestione degli APE: quando richiederlo, consegnarlo, allegarlo, affiggerlo  (aggiornato a settembre 2016) contenente pratiche tabelle in grado di coprire tutti i casi possibili, grazie all’incrocio di 44 tipologie diverse di edificio e 32 atti di trasferimento immobili, oltre a tante altre informazioni essenziali per chi ha necessità di gestire gli attestati o di fornire consulenze ai propri clienti.

Le modifiche intervenute di recente con il decreto legge n. 145/2013 convertito con legge n. 9/2014 non hanno cambiato la situazione relativa alle sanzioni, ma ci pare comunque opportuno ricordare quali sono e, soprattutto, a quanto ammontano.

Attenzione! In questo post parliamo delle sanzioni in cui rischia di incorrere il proprietario di un immobile sul quale vige l’obbligo di dotazione dell’APE. Nei prossimi giorni esamineremo nel dettaglio le sanzioni per il mancato rispetto degli altri obblighi relativi alla certificazione energetica degli edifici (obbligo di allegazione, obbligo di consegna e obbligo di informativa).

1. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti (leggi qui cosa si intende per ristrutturazione importante), il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

2. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un APE gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3.000 euro e non superiore a 18.000 euro.

3. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1.800 euro.

4. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro.

Il Consiglio nazionale del Notariato ricorda anche che nei casi in cui vige l’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici, quest’ultimo è propedeutico al rilascio del certificato di agibilità (sul termine di certificato di agibilità e abitabilità leggi il post pubblicato a giugno 2014 su Ediltecnico.it).

Questo significa che la mancata produzione dell’APE comporta “ulteriori conseguenze negative“.

Infine, si ricorda che non sono previste sanzioni per chi trasferisce un immobile a un soggetto terzo tramite un atto di donazione o comunque a titolo gratuito. Volontà di agevolare i passaggi di immobili tra genitori e figli o dimenticanza da parte del legislatore? Non è dato sapere.

Per approfondire il tema della certificazione energetica degli edifici, invitiamo i lettori a consultare lo studio n. 657/2013/C (aggiornamento maggio 2014) del Notariato e la nostra Pagina Speciale all’Attestato di Prestazione Energetica.

prontuario per la gestione dell’APE

Questo manuale è indirizzato a tutti coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o proble- matiche relative agli Attestati di Prestazione Energetica (APE): come conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti; individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche; gestire situazioni di dubbio, contestazione o controversie.L’opera è uno strumento pratico e immediato, ma al tempo stesso rigoroso, organico e completo. Grazie a comode tabelle facili da consultare, il prontuario analizza 44 tipologie di edifici differenti (dal residenziale, agli edifici commerciali e industriali, dalle case rurali ai ruderi, dalle strutture ricettive a quelle religiose, ecc.) e 32 tipi di atti di trasferimento immobiliare (a titolo oneroso e non oneroso), per un totale di oltre1.400 casi possibili esaminati.Questo quaderno tecnico consente al lettore:• di conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti;• individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche;• gestire situazioni di dubbi, contestazione o controversie.Struttura del manuale- concetti e principi di base- casistica generale (tipologie di immobile, contratti e impianti)- caratteristiche dell’APE (validità e sanzioni)- approfondimenti (istruzioni pratiche, problematiche frequenti, comportamenti consigliati)- elenco ed evoluzione normativa di riferimento- definizioni legali più comuni sull’argomentoPaolo Zanoli, perito industriale. Ha sempre operato nell’ambito dei servizi tecnici. Nel 2006 ha fondato a Villar Dora, provincia di Torino, Studio Saparo, specializzato ed affermato nell’ambito dei calcoli energetici e delle consulenze rela- tive alle agevolazioni pubbliche per interventi edilizi ed impiantistici. Dalla sua fondazione, Studio Saparo ha svolto e svolge numerose e prestigiose consulenze per aziende, enti pubblici e privati.

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Mauro Ferrarini

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