Permesso di costruire in deroga, quali sono i criteri applicabili?

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Il tema del permesso di costruire in deroga è sempre attuale sia perché il richiedente escogita molteplici argomentazioni a giustificare la tipologia edilizia necessaria a fronteggiare le proprie esigenze, sia per la vastità di norme, decreti, circolari interpretative e  giurisprudenza di merito.

La norma di riferimento per la formazione e il rilascio del permesso di costruire in deroga è l’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che prevede quanto segue:

– il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora decreto legislativo n. 42 del 2004) e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

– dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

– la deroga del permesso di costruire, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Nel merito di una disamina inerente alla questione trattata,  il Consiglio di Stato con sentenza aprile 2014, n. 1902, ha evidenziato come effettivamente il criterio interpretativo valevole nel caso del permesso di costruire (come già per le concessioni edilizie) in deroga è quello di carattere restrittivo (Consiglio di Stato, sez. IV, 13 luglio 2011 n. 4234).

Ciò in considerazione del fatto che le deroghe agli strumenti urbanistici si pongono come elementi dissonanti rispetto all’armonia ricercata nel concetto stesso di pianificazione, per cui queste non sono in grado di travolgere le esigenze di ordine urbanistico evidenziate nel piano e restano legittime fin quando non incidono su destinazioni di zona che attengono all’impostazione stessa del piano regolatore generale e ne costituiscono le norme direttrici.

In tal senso, asseriscono i Giudici di Palazzo Spada, si muove la normativa vigente prevedendo per quanto riguarda il permesso di costruire in deroga che “la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza e dei limiti inderogabili stabiliti dalle disposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni d’uso ammissibili, la densità edilizia, l’altezza e la distanza tra i fabbricati e dai confini, stabilite dalle norme di attuazione di settore.

Mario Di Nicola

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