Acque di falda emunte? Per il Consiglio di Stato sono rifiuti liquidi

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Con sentenza n. 5857/2013, la sez. VI del Consiglio di Stato è intervenuta sulla qualifica da attribuire alle acque di falda emunte durante la fase della messa in sicurezza d’emergenza e della bonifica di un sito contaminato.

In particolare, la questione verteva sulla possibilità se tali acque si dovessero o meno considerare come rifiuti liquidi, e rispettare quindi la normativa dettata per i relativi impianti di smaltimento e per i limiti di emissione.

Secondo i giudici di Palazzo Spada, il nodo della controversia va sciolto esaminando quanto previsto dall’art. 243 del d.lgs. 152/2006, ai sensi del quale “le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell’ambito degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al presente decreto”.

Ricordato che l’articolo in questione è collocato nella parte IV del Testo Unico Ambientale relativa ai rifiuti (e non nella parte III sulle acque), il Consiglio di Stato ha quindi affermato che “la qualità delle acque che possono essere reimmesse nei corpi recettori, se sconta l’applicazione della normativa dedicata alle acque reflue industriali, non è sottratta al rispetto delle altre normative comunitarie e nazionali, tra le quali la stessa normativa relativa ai rifiuti contenuta nel d.lgs. n. 152, il cui art. 185, nel testo vigente all’epoca dei fatti, nell’escludere dal campo di applicazione della parte quarta gli scarichi idrici, espressamente fa eccezione per i rifiuti liquidi costituiti da acque reflue”.

Se ne conclude, a giudizio del Consiglio, che non è possibile escludere a priori, ai sensi dell’art. 243 d.lgs. 152/2006, la riconduzione delle acque emunte dal regime proprio dei rifiuti liquidi, dovendosi invece tener conto della particolare natura dell’oggetto dell’attività posta in essere. Così, considerato che le acque oggetto della controversia sono ricomprese nel Catalogo Europeo dei Rifiuti di cui all’Allegato D del d.lgs. 152/2006 (CER 19.13.2007 e 19.13.2008 “rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda”), le stesse devono, “alla luce di una interpretazione sistematica del quadro normativo nazionale e comunitario”, essere considerate rifiuti, “restando affidato al solo regime degli scarichi lo sversamento derivante dagli ordinari cicli produttivi: e tali non sono, certamente, le acque di falda emunte nell’ambito dell’attività di disinquinamento, che non derivano certamente ed in via diretta dagli ordinari cicli produttivi”.

Paolo Costantino

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