Pergotende: non si scappa dal regime delle distanze

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Recentemente sulle pagine di questo giornale abbiamo segnalato l’importante sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 1777/2014) che ha, di fatto, classificato gli interventi di realizzazione di pergolati e di pergotende come attività di edilizia libera e, in quanto tali, privi dell’obbligo del rilascio del permesso di costruire (leggi l’articolo di commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1777/2014).

Risulta però interessante capire se tali manufatti devono rispettare in ogni caso il regime delle distanze in edilizia (sul tema è utile consultare anche il nostro Dossier Tecnico).

Alessandra Locci sul numero di aprile della rivista dei periti industriali di Milano ha trattato approfonditamente la questione, dedicando un ampio spazio al rispetto dei limiti delle distanze legali dai confini nella realizzazione di pergolati, tettoie e affini.

Cosa dice, in sostanza, la Locci? Il suo ragionamento è per forza di cose condotto lungo il confine delle sentenze, che i Tribunali amministrativi e il Consiglio di Stato hanno prodotto nel corso degli anni definendo i confini del problema.

In estrema sintesi, nel concetto di costruzione la giurisprudenza ha adottato un approccio estensivo per il quale si deve considerare come “costruzione” ogni opera edilizia stabilmente infissa al suolo, con o senza l’impiego di malta cementizia.

“Dunque”, prosegue Locci, nell’ambito delle costruzioni edilizie rientrano “non soltanto le opere in muratura, ma anche quelle in legno o realizzate in altro materiale”.

E la pergotenda, allora? Seguendo il filo del ragionamento, la struttura classificata come pergotenda rientra nella casistica di manufatti edilizi per i quali vale il rispetto del regime delle distanze in edilizia.

Come osservato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 8339 del 2010, la pergotenda “può configurare una stabile struttura potenzialmente capace di violare la normativa in merito alle distanze in edilizia, non rilevando l’eventuale valutazione della PA sull’assenza di alcun abuso, considerato che l’ambito di valutazione civilistico è autonomo e distinto da quello amministrativo”.

Quindi, semplificando al massimo, e magari in modo un po’ brutale, si può sintetizzare in questo modo: per la pergotenda non serve il permesso di costruire, ma vanno rispettate le disposizioni sulle distanze legali tra gli edifici.

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Redazione Tecnica

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