IVA agevolata in edilizia: quali sono le tipologie di edifici per cui vale?

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Il tema dell’IVA agevolata in edilizia tocca diversi settori di rilevante interesse sia per i professionisti che per gli utenti privati: e particolarmente importante risulta in questo senso capire quali sono gli immobili che possono fruire dell’agevolazione sull’imposta.

Per fare ciò ci avvaliamo della collaborazione di Giorgio Confente, avvocato e grande esperto della materia. Per comprendere al meglio quali sono i confini lungo cui si muove l’applicazione dell’aliquota IVA al 10 %  inerente agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria va in primo luogo compreso il significato del concetto di “fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata”: infatti l’aliquota ridotta può essere applicata solo se i lavori vengono effettuati su alcune tipologie di edifici caratterizzati dalla destinazione abitativa.

Per maggiore chiarezza espositiva, queste tipologie possono essere suddivise in quattro categorie. In primo luogo vanno citate le unità immobiliari classificate catastalmente alla stregua di abitazioni (a prescindere dal loro reale ed effettivo utilizzo): stiamo parlando quindi di villette o appartamenti per cui vale l’IVA agevolata in edilizia anche se vengono utilizzati nella pratica quotidiana come uffici, studi o laboratori, purché classificati in categoria catastale A.

La seconda categoria di immobile che può accedere all’IVA al 10 %  è quella formata dalle parti comuni di fabbricati interi a prevalente destinazione abitativa (a patto che possiedano il 50 % di superficie sopra terra destinata ad uso abitativo). In questo caso bisogna prestare attenzione poiché gli interventi edili eseguiti, ad esempio, su negozi o uffici facenti parte di un edificio a prevalente destinazione abitativa non rientrano nell’agevolazione sull’imposta, scontando pertanto l’aliquota ordinaria, cioè al 22 %.

Per approfondire leggi l’articolo IVA agevolata ristrutturazioni edilizie.

L’IVA agevolata può essere poi applicata agli interventi su edifici compresi nella fascia dell’edilizia residenziale pubblica (ovvero, per fare un esempio, case di riposo o altre tipologie di edifici costruiti dallo Stato), sempre a prevalente destinazione abitativa; ed infine rientrano negli immobili interessati dall’agevolazione gli edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso che fungono da stabile residenza per la collettività: in questo caso, a titolo esemplificativo, possono essere citate le case di riposo, gli orfanotrofi o i conventi, anche se appartenenti ad enti privati. Rimangono esclusi gli edifici non caratterizzati dal concetto di residenzialità stabile (ospedali e scuole). In ultima istanza rientrano nel’applicazione dell’aliquota al 10% anche i lavori effettuati sulle pertinenze di tutte le tipologie di edifici qui elencate.

Redazione Tecnica

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