Allegazione APE e nullità dei contratti: finalmente il Governo fa chiarezza

Scarica PDF Stampa

Contratti di compravendita e di locazione di immobili nulli senza l’allegazione dell’APE (Attestato di Prestazione Energetica): sì, no, forse. Con buona pace della semplificazione, la questione sulla validità o meno dei contratti non accompagnati dall’Attestato di Prestazione Energetica ha assunto negli ultimi giorni dello scorso anno i contorni di una soap opera, che ha gettato nello sconforto migliaia di tecnici alle prese con una legislazione in merito chiara quanto un sudoku diabolico.

Ricordiamo ai nostri lettori che è disponibile anche il nostro  Prontuario alla Gestione degli APE: quando richiederlo, consegnarlo, allegarlo, affiggerlo  (aggiornato a novembre 2017) contenenti pratiche tabelle in grado di coprire tutti i casi possibili, grazie all’incrocio di 44 tipologie diverse di edificio e 32 atti di trasferimento immobili.

La scorsa settimana, finalmente, il Governo ha risposto a un’interrogazione sul regime giuridico applicabile agli attestati di prestazione energetica con riferimento agli atti di trasferimento di immobili o ai contratti di locazione.

In sintesi, l’Esecutivo ha ribadito che la mancata allegazione dell’APE ai contratti di compravendita e affitto non produce nullità del contratto stesso, ma “solo” una sanzione pecuniaria che può raggiungere cifre anche molto importanti (leggi in proposito Destinazione Italia: senza APE si rischiano sanzioni fino a 18mila euro).

Come ha sottolineato l’ing. Enrico Ninarello, negli ultimi dieci giorni del 2013, tra Decreto Destinazione Italia e Legge di Stabilità 2014, si è assistito a un balletto di abrogazioni e contro-abrogazioni davvero imbarazzante.

È stato il Ministro della giustizia, Anna Maria Cancellieri, ha ricostruire il pasticciaccio sulla disciplina dell’APE e dell’allegazione ai contratti.

1. L’articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 63/2013 (sulla prestazione energetica in edilizia), convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di nullità,  l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica.

2. Il decreto legge 145/2013 (c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e non ancora convertito in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Successivamente l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato – anche se con decorrenza differita – la nullità.

E proprio su quest’ultimo punto, Cancellieri ha chiarito che la “Legge di Stabilità 2014 è intervenuta su una norma non più in vigore, essendo stata sostituita appena qualche giorno prima dal decreto legge Destinazione Italia” (sic).

Scarica il testo integrale dell’interrogazione parlamentare (seduta del 15 gennaio 2014)

In definitiva, questa la conclusione del Ministro della giustizia, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si è convenuto che la nullità dei contratti di compravendita e di locazione a cui non sia stato allegato l’APE è da ritenersi una misura eccessiva, mentre la sanzione pecuniaria una misura adeguata … fine (?).

Di Mauro Ferrarini

Fonte ANCE

prontuario per la gestione dell’APE

Questo manuale è indirizzato a tutti coloro che frequentemente hanno la necessità di gestire casi o proble- matiche relative agli Attestati di Prestazione Energetica (APE): come conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti; individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche; gestire situazioni di dubbio, contestazione o controversie.L’opera è uno strumento pratico e immediato, ma al tempo stesso rigoroso, organico e completo. Grazie a comode tabelle facili da consultare, il prontuario analizza 44 tipologie di edifici differenti (dal residenziale, agli edifici commerciali e industriali, dalle case rurali ai ruderi, dalle strutture ricettive a quelle religiose, ecc.) e 32 tipi di atti di trasferimento immobiliare (a titolo oneroso e non oneroso), per un totale di oltre1.400 casi possibili esaminati.Questo quaderno tecnico consente al lettore:• di conoscere se occorre l’attestato nel caso di immobili soggetti a vendita, affitto od altri tipi di contratti;• individuare esattamente gli obblighi da adempiere, le modalità e le tempistiche;• gestire situazioni di dubbi, contestazione o controversie.Struttura del manuale- concetti e principi di base- casistica generale (tipologie di immobile, contratti e impianti)- caratteristiche dell’APE (validità e sanzioni)- approfondimenti (istruzioni pratiche, problematiche frequenti, comportamenti consigliati)- elenco ed evoluzione normativa di riferimento- definizioni legali più comuni sull’argomentoPaolo Zanoli, perito industriale. Ha sempre operato nell’ambito dei servizi tecnici. Nel 2006 ha fondato a Villar Dora, provincia di Torino, Studio Saparo, specializzato ed affermato nell’ambito dei calcoli energetici e delle consulenze rela- tive alle agevolazioni pubbliche per interventi edilizi ed impiantistici. Dalla sua fondazione, Studio Saparo ha svolto e svolge numerose e prestigiose consulenze per aziende, enti pubblici e privati.

Paolo Zanoli | 2017 Maggioli Editore

19.00 €  18.05 €

Redazione Tecnica

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento