Fonti energetiche rinnovabili elettriche, il GSE aggiorna le procedure per il 2014

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Il GSE Gestore dei servizi energetici ha pubblicato l’aggiornamento al 13 gennaio 2014 delle Procedure applicative del DM 6 luglio 2012 rispetto alla versione del 24 agosto 2013 per le procedure d’asta d’iscrizione ai Registri Informatici e per i rifacimenti parziali e totali per le Fonti energetiche rinnovabili elettriche non Fotovoltaiche.

Scarica le Procedure applicative del DM 06/07/2012 aggiornate dal GSE.

Nel documento sono descritte:
– fasi di accesso agli incentivi e della relativa gestione, con i regolamenti per l’iscrizione ai Registri, alle Procedure d’Asta e ai Registri per i rifacimenti;
– la richiesta di accesso agli incentivi;
– le modalità di calcolo e di erogazione degli incentivi (incluse le modalità di riconoscimento dei premi);
– le modalità di svolgimento dei controlli e delle verifiche sugli impianti.

Delibera Aeeg n. 47/2013: la procedura applicativa
Il GSE ha pubblicato anche la Procedura applicativa per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale correlato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione. Questa Procedura si applica agli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 1 MW che beneficiano degli incentivi relativi ai decreti interministeriali del 5 e del 6 luglio 2012. Allo stesso tempo la procedura definisce le modalità e le condizioni per la quantificazione del fattore percentuale convenzionale legato ai consumi dei servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e alle perdite di linea fino al punto di connessione, da applicare alla produzione lorda di energia per calcolare la produzione netta dell’impianto.

Ai Responsabili di impianti di potenza superiore a 1 MW che alla data di pubblicazione della Procedura applicativa risultino già in esercizio, che siano ammessi a beneficiare degli incentivi di cui ai decreti ministeriali 5 e 6 luglio 2012 e a cui sono stati applicati i valori del fattore percentuale convenzionale definiti a forfait nei medesimi decreti, sarà richiesto di inviare una specifica dichiarazione che riporti i dati necessari alla determinazione del fattore percentuale convenzionale, come previsto dalla Procedura.

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