Bonus ristrutturazioni 2016: ecco i lavori che non richiedono permessi

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AGGIORNAMENTO DEL 6 SETTEMBRE 2016. Ecobonus e Bonus ristrutturazioni verso la conferma per tutto il 2017: in una analisi appena condotta è emerso che nel corso del2014 sono stati oltre 11 milioni gli italiani che hanno usufruito del fondamentale strumento delle detrazioni fiscali sulla casa, con una spesa complessiva di 5,8 miliardi di euro.

Il Governo vuole inserire nella prossima legge di stabilità alcune novità, tra cui:
– un fondo di 5 miliardi per l’anticipo delle spese per i lavori di efficientamento energetico per i condòmìni
– per i singoli proprietari, rimborso in un’inica soluzione e non più rateale in 10 anni con un’unica soluzione.

Per approfondire sul futuro del Bonus ristrutturazioni leggi

ECOBONUS E BONUS RISTRUTTURAZIONI: VERSO LA CONFERMA ANCHE PER IL 2017

Lavori che non richiedono permessi

Confermata nella Legge di Stabilità  la proroga al 31 dicembre 2016 del bonus ristrutturazioni del 50% sull’imponibile IRPEF e dell’ecobonus 65%, risulta interessante, anche alla luce delle numerose richieste di chiarimento giunte in Redazione, esaminare quali sono gli interventi che, pur usufruendo degli sconti fiscali, non richiedono alcun titolo abilitativo o, al massimo, necessitano di una semplice comunicazione di inizio lavori (CIL).

Impianti
Non è richiesto alcun titolo abilitativo per la sostituzione dei sanitari e degli impianti del bagno, così come per la messa a norma degli impianti elettrici obsoleti.

Anche l’installazione ex novo o la sostituzione di impianti di allarme obsoleti non richiede, da parte di chi effettua i lavori, alcun obbligo di notifica verso il Comune.

Ascensori e montacarichi interni possono essere installati o sostituiti con nuovi impianti rispondenti alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989) senza necessità di permessi.

Infine, anche la sostituzione delle caldaie per il riscaldamento e la produzione di ACS con apparecchiature innovative o con caldaie a condensazione non richiedono l’inoltro di domande al Comune.

Tutti questi interventi, ricordiamo, rientrano tra quelli che godono del bonus ristrutturazioni 2014 e, nel caso degli impianti di climatizzazione, anche dell’ecobonus.

Facciate edifici
La realizzazione di intonaci delle facciate degli edifici, senza operare modifiche rispetto alla situazione preesistente, e il rifacimento o la sostituzione dei cornicioni del condominio, anche in questo caso mantenendo inalterato l’aspetto (stesse dimensioni e stessi materiali), permettono di sfruttare la Detrazione 50% e non richiedono l’ottenimento di permessi e titoli abilitativi.

Comunicazione lavori semplice (non asseverata) e asseverata
Una seconda categoria di interventi, rientranti nel novero di quelli coperti dal bonus ristrutturazioni 2014, richiede a opera di chi esegue i lavori o da un proprio incaricato la presentazione di una comunicazione di inizio lavori che va presentata allo Sportello Unico per l’Edilizia (leggi anche Sportello Unico per l’Edilizia, quali sono le sue funzioni?).

Per esempio, l’installazione di un impianto solare fotovoltaico a servizio di un’abitazione rientra tra le attività comprese nella Detrazione 50% e richiede una semplice comunicazione di inizio lavori non asseverata. Stessa cosa dicasi per gli impianti solari termici per la produzione di ACS, anche se in questo caso l’agevolazione prevista è quella del 65% (Ecobonus).

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) è, invece, necessaria per i seguenti interventi, tutti compresi nel bonus ristrutturazioni 2016:

1. Interventi sulle coperture e sui tetti per l’isolamento termico

2. Nuova costruzione o rifacimenti dei balconi esterni con materiali e caratteristiche diverse del preesistente

3. Intonaci e tinteggiature esterne con modifica di colore e di materiali

4. Nuova installazione o sostituzione di gronde e sistemi per lo scolo delle acque anche con materiali e caratteristiche diverse del preesistente

5. Porte e serramenti per esterni con caratteristiche di trasmittanza termica che rispettino gli indici del decreto 20 gennaio 2010.

6. Nuove aperture interne

7. Ascensori e montacarichi esterni possono essere installati o sostituiti con nuovi impianti rispondenti alla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (legge 13/1989)

È appena il caso di notare che per interventi di cui ai punti 2, 3, 4 e 5 realizzati su edifici esistenti in zone sottoposte a vincoli paesaggistici occorre presentare anche istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Mauro Ferrarini

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