Limitazione al diritto di proprietà nelle scelte urbanistiche

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La pianificazione urbanistica per la gestione del territorio genera, da sempre, un interesse diffuso nella collettività e nei titolari di diritti reali delle aree coinvolte a vario titolo nella zonizzazione di piano.

La suddivisione del territorio, infatti, non sempre soddisfa le aspettative degli interessati, poiché dalla medesima può derivare una limitazione al diritto di proprietà con l’imposizione di destinazioni di interesse pubblico, quali: verde pubblico, servizi di interesse pubblico, vincoli di rispetto cimiteriale, vincoli di rispetto ferroviario, della viabilità, ecc.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 30 luglio 2012, n. 4319, ha stabilito che in sede di pianificazione generale costituisce principio pacifico in giurisprudenza quello secondo cui le scelte effettuate dall’amministrazione, all’atto dell’adozione del piano regolatore generale sulle destinazioni delle singole aree, costituiscono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità.

Infatti, in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale, l’amministrazione ha la più ampia discrezionalità nell’individuare le scelte ritenute idonee per disciplinare l’uso del proprio territorio (e anche nel rivedere le proprie precedenti previsioni urbanistiche), valutando gli interessi in gioco e il fine pubblico, e tra l’altro non deve fornire motivazione specifica delle singole scelte urbanistiche (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2011, n. 6049; TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 18 aprile 2011, n. 3347).

In tal senso, la scelta compiuta in un piano regolatore generale (o in una variante) di imprimere una particolare destinazione urbanistica ad una zona non necessita di particolare motivazione delle singole scelte operate, in quanto le stesse trovano giustificazione nei criteri generali – di ordine tecnico-discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiono meritevoli di specifiche considerazioni (TAR Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, 15 aprile 2010, n. 357;  TAR Emilia- Romagna, Bologna, Sez. I, 23 novembre 2010, n. 8074).

Peraltro, in sede di adozione di nuovo strumento urbanistico l’amministrazione può introdurre anche innovazioni per migliorare le vigenti prescrizioni urbanistiche alle nuove esigenze, e ciò anche nel caso in cui la scelta effettuata imponga sacrifici ai proprietari interessati e li differenzi rispetto agli altri che abbiano già proceduto all’utilizzazione edificatoria dell’area secondo la previgente destinazione.

In ogni caso, in materia di pianificazione urbanistica, occorre tener conto della congruenza delle scelte con le linee di sviluppo del territorio illustrate nella relazione tecnica e documenti allegati al piano regolatore generale.

Al riguardo, la giurisprudenza ritiene che sia sufficiente proprio detta congruenza delle scelte, attenuando così in tali casi l’onere motivazionale degli strumenti di piano che si risolve nella mera indicazione della congruità con le direttrici di sviluppo del territorio esposte nella relazione tecnica o più in generale nei documenti che accompagnano la predisposizione del piano stesso (TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, 19 luglio 2011, n. 1088).

Mario Di Nicola

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