Realizzazione di costruzioni in zone sismiche: progetto e autorizzazioni

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La denuncia dei lavori e il deposito dei progetti per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche richiede un iter che chiama in causa il Comune in cui sarà eseguito il lavoro e l’ufficio tecnico della Regione.

Recentemente il Centro Studi del CNI ha fornito una sintetica descrizione del procedimento nell’ambito del corposo studio su sussidiarietà e semplificazione. Chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni in zone sismiche, si legge nella guida redatta dagli ingegneri italiani, ha l’obbligo di darne preavviso in forma scritta allo Sportello Unico per l’Edilizia (leggi anche Sportello Unico per l’Edilizia: quali sono le sue funzioni?).

A sua volta il SUE provvede a trasmettere all’ufficio tecnico della Regione una copia della domanda, nella quale occorre indicare nome e residenza del progettista, del direttore lavori e dell’appaltatore.

Alla domanda va allegato il progetto, il cui contenuto minimo è determinato dal competente ufficio tecnico regionale, in doppio esemplare e debitamente firmato dal direttore dei lavori e da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all’albo (nei limiti delle rispettive competenze).

Caratteristiche del progetto
Il progetto deve risultare esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni e deve essere accompagnato da:

– relazione tecnica,

– fascicolo dei calcoli delle strutture portanti in fondazione,

– fascicolo dei calcoli delle strutture portanti in elevazione,

– disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Al progetto va anche allegata una relazione sulla fondazione, corredata da grafici o da opportuna documentazione, in quanto necessari, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti per:

– la scelta del tipo di fondazione,

– le ipotesi assunte,

– i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno e opera di fondazione.

In ogni Comune deve essere tenuto un registro delle denunce dei lavori, il quale deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta agli ufficiali delle autorità competenti.

Obbligatorietà dell’autorizzazione
Posto il rispetto del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche non si possono iniziare i lavori senza la preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione, rilasciata entro 60 giorni dalla richiesta e comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per l’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Redazione Tecnica

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